Cassazione Civile, Ordinanza n. 28817/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all'anno 2009 da parte di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'obbligo contributivo, ma aveva ritenuto prescritto il credito, assumendo che il termine quinquennale fosse iniziato alla scadenza ordinaria del versamento, individuata nel 16 giugno 2010, e che la richiesta di pagamento dell'11 giugno 2015, pervenuta il 30 giugno 2015, fosse tardiva. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata perché doveva operare la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. per occultamento doloso del debito, desunto dalla mancata compilazione del quadro RR. La Corte di cassazione, però, ha affrontato preliminarmente l'intera questione del decorso della prescrizione e ha rilevato che, per i redditi 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010; pertanto il credito non poteva ritenersi prescritto sulla base della sola scadenza del 16 giugno 2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, assorbendo gli ulteriori profili del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini della prescrizione dei contributi dovuti per i redditi 2009, occorre considerare il differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010. Restano assorbiti gli ulteriori profili relativi alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
la censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
invocati dall'INPS per sostenere che la prescrizione non fosse decorso oppure fosse sospesa per occultamento doloso del debito contributivo.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
norma richiamata quale base dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina applicabile ai contributi previdenziali.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione ai tempi di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
la Corte ne desume il potere di differire, con D.P.C.M., i termini di adempimento relativi a imposte e contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito per i redditi 2009 il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, incidendo sul dies a quo della prescrizione.
art. 1, commi 96 ss., l. n. 244 del 2007
richiamato per chiarire che il differimento si collega al tipo di attività economica e non alla concreta adesione del professionista al regime dei minimi.
Massime di principio
- Quando la disciplina speciale prevede un differimento del termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione del credito previdenziale va individuato nella nuova scadenza e non nel termine ordinario originario.
- Ai fini dell'applicazione del differimento dei termini contributivi rileva il dato oggettivo dell'attività economica rientrante tra quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non la concreta sottoposizione del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
- Se la sentenza d'appello è impugnata per violazione della disciplina sulla prescrizione, la questione della prescrizione resta integralmente sub iudice e la Corte di cassazione può verificare d'ufficio, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, anche il corretto dies a quo, quale profilo logicamente preliminare rispetto alla dedotta sospensione.
- La statuizione che dichiara prescritto un diritto copre l'unità decisionale relativa all'estinzione del credito, ma non determina giudicato interno sulle singole affermazioni relative ai suoi elementi costitutivi, come la decorrenza del termine iniziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28805/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28811/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28813/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28814/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28819/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28821/2024 del 08/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →