Cassazione Civile, Ordinanza n. 28819/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta originariamente dal pensionando poi deceduto e proseguita dall'erede, volta ad accertare il diritto a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito, senza applicazione della c.d. finestra annuale. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo non applicabile alla fattispecie la dilazione prevista dalla normativa sulle finestre mobili. L'INPS ricorre per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che la disciplina delle finestre si applichi anche alla pensione anticipata per invalidi; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici in base all'incremento della speranza di vita; (3) violazione del d.l. n. 78/2009, art. 22-ter, comma 2, e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78/2010, assumendo che il meccanismo di adeguamento ai dati ISTAT operi anche per i soggetti con minorazioni fisiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondato l'assunto dell'INPS secondo cui la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta alla disciplina generale dell'aumento dell'età pensionabile collegato all'incremento della speranza di vita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
La Corte richiama la norma come disciplina delle finestre di pensionamento e, nel caso concreto, afferma che non esclude l'applicazione della generale disciplina dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso principale.
art. 112 c.p.c.
Viene dedotta la violazione per omessa pronuncia; la Corte accoglie il motivo nei limiti in cui risulta assorbito dall'accoglimento delle censure principali.
D.M. 6 dicembre 2011
È richiamato quale atto attuativo del meccanismo di incremento dei requisiti pensionistici di tre mesi.
d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 2
È indicato come base normativa dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita, applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
art. 12, commi 12-bis e 12-quater, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Sono richiamati dall'INPS a sostegno dell'adeguamento periodico dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
Massime di principio
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità resta un trattamento diretto di vecchiaia e, come tale, soggiace alla disciplina generale dell'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.
- La condizione di invalidità consente l'accesso al regime pensionistico agevolato, ma non altera la natura della prestazione né la sottrae ai successivi adeguamenti normativi dei requisiti di accesso.
- Quando la Corte di cassazione ritiene fondata la censura di violazione di legge su un punto decisivo della decisione, il motivo di omessa pronuncia su questione connessa può risultare assorbito.
- In materia previdenziale, la disciplina delle "finestre" o della decorrenza del trattamento va coordinata con le norme generali sull'adeguamento dei requisiti pensionistici, salvo una chiara esclusione legislativa.
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