Cassazione Civile, Ordinanza n. 28813/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro somministrato. La lavoratrice aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di somministrazione stipulato il 24 agosto 2015 con l'agenzia di somministrazione, sostenendo che i contratti successivi al 25 giugno 2015 fossero invalidi per difetto della forma scritta richiesta dalla disciplina applicabile, con conseguente condanna della società utilizzatrice al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione, ritenendo ammissibile la produzione in appello, ex art. 437, comma 2, c.p.c., dei contratti commerciali di somministrazione e valorizzando le allegazioni della società circa la difficoltà di reperire la documentazione e le richieste istruttorie già formulate. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando che la Corte territoriale non avesse spiegato le ragioni dell'ammissione della prova; 2) violazione degli artt. 437 c.p.c., 416 c.p.c. e 38 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che i documenti prodotti per la prima volta in appello erano tardivi e non indispensabili; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che l'onere di provare la stipulazione scritta dei contratti gravasse sulla società e non potesse essere assolto in appello oltre le preclusioni di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era pienamente percepibile e non presentava un'anomalia motivazionale tale da integrare nullità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. non è paralizzato dalle preclusioni istruttorie maturate in primo grado, quando la prova acquisita sia ritenuta indispensabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sul presupposto errato che mancasse prova scritta dei contratti, essendo stata invece legittimamente acquisita la documentazione in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza renda percepibile l'iter logico della decisione; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non soddisfacente dalla parte soccombente.
art. 360 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente attiene al vizio denunciabile nei limiti del n. 4, mentre le censure devono essere correttamente ricondotte al paradigma del vizio processuale dedotto.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice d'appello può disporre anche d'ufficio l'acquisizione di documenti indispensabili; tale potere non è precluso dalle decadenze maturate in primo grado, dovendo essere contemperato con la ricerca della verità materiale.
art. 416, comma 3, c.p.c.
Le decadenze istruttorie del convenuto in primo grado non impediscono, di per sé, l'esercizio dei poteri officiosi del giudice di appello se la prova è ritenuta indispensabile.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
È richiamato quale norma sostanziale sulla disciplina della somministrazione e sul requisito formale dei relativi contratti.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova cade quando la prova del fatto costitutivo risulti acquisita validamente nel giudizio di merito.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La censura non può fondarsi sul presupposto della mancata considerazione di prove che, invece, sono state ritualmente acquisite e valutate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il potere istruttorio officioso del giudice di appello può legittimare l'acquisizione di documenti nuovi se ritenuti indispensabili alla decisione, anche quando la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado.
- La nozione di "indispensabilità" della prova va intesa in senso ampio, come idoneità della prova a incidere in modo decisivo sulla ricostruzione dei fatti controversi, in coerenza con il principio della ricerca della verità materiale.
- Il vizio di motivazione rilevante come nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
- Una censura sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile o infondata se presuppone erroneamente l'assenza di prova di un fatto che il giudice di merito ha invece legittimamente acquisito e valutato.
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