Cassazione Civile, Ordinanza n. 16755/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da un grave sinistro avvenuto in un complesso condominiale: una persona cadeva da circa 15 metri a seguito del distacco improvviso della ringhiera posta a protezione della discesa di accesso agli edifici e decedeva. L'erede del defunto agiva per il risarcimento dei danni contro l'intercondominio, contro alcuni ex amministratori e contro i condominii dei singoli corpi scala, chiamando anche le compagnie assicuratrici. Il tribunale rigettava la domanda per prescrizione, ritenendo inefficace, verso tutti i convenuti civili, la costituzione di parte civile nel parallelo processo penale a carico degli ex amministratori e valorizzando come primo atto interruttivo una successiva messa in mora. In appello la decisione veniva riformata, con accertamento della responsabilità civile dei condominii e dell'intercondominio e rigetto delle domande di manleva verso l'assicuratore. Nel ricorso per cassazione l'intercondominio e i condominii deducevano violazione degli artt. 1310 e 2055 c.c., in relazione agli artt. 187 c.p. e 83 c.p.p., sostenendo che l'effetto interruttivo permanente derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale non potesse estendersi ai responsabili solo civilmente obbligati, quando il titolo penale riguardava esclusivamente gli ex amministratori e non i condominii; secondo i ricorrenti, per questi ultimi sarebbe stata necessaria anche l'autorizzazione alla citazione come responsabili civili nel processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in presenza di un'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c. derivante da un unico fatto dannoso, la costituzione di parte civile nel processo penale contro uno dei coobbligati interrompe la prescrizione e l'effetto interruttivo permanente si estende anche agli altri obbligati in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c. Ha inoltre rilevato che la qualificazione della responsabilità come solidale non era stata censurata e quindi era passata in giudicato, e che la condotta ascritta agli amministratori, consistente nell'omessa manutenzione della ringhiera e nella mancata adozione di cautele, era civilisticamente riconducibile alla custodia ex art. 2051 c.c. Le spese di legittimità sono state compensate tra tutte le parti costituite; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
Nelle obbligazioni solidali l'interruzione della prescrizione verso uno dei coobbligati si estende agli altri; la disciplina della prescrizione segue il vincolo solidale e non è esclusa dalla diversità dei titoli di responsabilità.
L'unicità del fatto dannoso fonda la solidarietà tra i responsabili; una volta accertata la solidarietà, opera la disciplina comune dell'interruzione della prescrizione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al parallelo giudizio penale, ma non ritenuto idoneo a escludere l'estensione dell'effetto interruttivo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di citazione dei responsabili civili nel processo penale; la Corte non ne ha fatto applicazione nel senso prospettato dai ricorrenti.
La condotta contestata agli amministratori è stata ricondotta, sotto il profilo civilistico, all'omessa custodia della cosa che ha cagionato il danno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità dedotto a fondamento dell'unico motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando tra più danneggianti sussiste un'obbligazione solidale per un unico fatto dannoso, la costituzione di parte civile nel processo penale contro uno dei coobbligati interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori solidali, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
- Ai fini dell'art. 1310 c.c. è sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale; la diversità dei titoli di responsabilità dei singoli coobbligati non impedisce l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione.
- Se la qualificazione della responsabilità come solidale non viene specificamente impugnata, essa si consolida in giudicato interno e vincola il giudice di legittimità.
- La condotta omissiva di mancata manutenzione di una parte comune o di un bene posto in custodia può integrare, sul piano civilistico, responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
- La necessità di chiamare i responsabili civili nel processo penale non esclude, di per sé, l'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile verso gli altri coobbligati solidali quando il danno deriva da un unico fatto illecito.
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