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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26064/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositor)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU/TIA relativa all'anno 2012 emesso da un Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo fondata la doglianza sulla mancanza di un regolamento e delle delibere tariffarie poste a base dell'accertamento: secondo la CTR, tali atti non erano stati prodotti in giudizio e il Comune avrebbe dovuto provare la loro pubblicazione e conoscibilità, anche sul sito internet comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli atti generali, come regolamenti e delibere tariffarie comunali, essendo soggetti a pubblicità legale, si presumono conosciuti o conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all'avviso di accertamento. La contribuente intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del Comune. Ha affermato che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento previsto dallo Statuto del contribuente opera solo per gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal destinatario, mentre non riguarda gli atti generali a contenuto normativo, come regolamenti e delibere tariffarie comunali, che per effetto della pubblicità legale si presumono conoscibili. La CTR, chiedendo al Comune di provare la pubblicazione e ritenendo decisiva la mancata produzione delle delibere, si è quindi discostata da tali principi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato nel motivo come norma violata, in relazione alla disciplina degli avvisi di accertamento in materia di tributi locali

  • art. 7 L. 212/2000

    l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; non comprende gli atti generali soggetti a pubblicità legale

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato nel motivo come parametro normativo di trasparenza/motivazione dell'azione amministrativa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova operato dalla CTR

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    interpretato nel senso di escludere dall'obbligo di allegazione gli atti generali e normativamente conoscibili per pubblicità legale

  • d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1

    richiamato come specificazione dell'ambito dell'obbligo di allegazione ai soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili

  • Cass. n. 30052/2018

    "le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7"

    precedente conforme valorizzato per escludere l'allegazione delle delibere tariffarie comunali

  • Cass. n. 21814/2019

    richiamata per ribadire che gli atti a contenuto normativo e soggetti a pubblicità legale sono conoscibili e non vanno allegati

  • Cass. n. 13105/2012

    richiamata per il principio per cui restano esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti giuridicamente noti per effetto della pubblicazione legale

  • Cass. n. 9601/2012

    richiamata per l'analogo principio in materia ICI applicato agli atti generali comunali

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare all'avviso di accertamento gli atti richiamati nella motivazione sussiste solo per gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; restano esclusi gli atti generali e normativi soggetti a pubblicità legale.
  • Regolamenti comunali e delibere tariffarie, quando hanno contenuto generale e sono assoggettati a forme legali di pubblicazione, si presumono conosciuti o conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all'atto impositivo.
  • Ai fini della validità della motivazione dell'avviso di accertamento, non è corretto addossare all'ente impositore l'onere di provare in giudizio la conoscibilità di atti generali che l'ordinamento presume conoscibili per effetto della pubblicità legale.
  • La mancata riproduzione o allegazione di atti normativi secondari richiamati nell'atto impositivo non integra di per sé vizio, se tali atti sono resi conoscibili tramite le forme di pubblicità previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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