Cassazione Civile, Ordinanza n. 26064/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositor)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU/TIA relativa all'anno 2012 emesso da un Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo fondata la doglianza sulla mancanza di un regolamento e delle delibere tariffarie poste a base dell'accertamento: secondo la CTR, tali atti non erano stati prodotti in giudizio e il Comune avrebbe dovuto provare la loro pubblicazione e conoscibilità, anche sul sito internet comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli atti generali, come regolamenti e delibere tariffarie comunali, essendo soggetti a pubblicità legale, si presumono conosciuti o conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all'avviso di accertamento. La contribuente intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del Comune. Ha affermato che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento previsto dallo Statuto del contribuente opera solo per gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal destinatario, mentre non riguarda gli atti generali a contenuto normativo, come regolamenti e delibere tariffarie comunali, che per effetto della pubblicità legale si presumono conoscibili. La CTR, chiedendo al Comune di provare la pubblicazione e ritenendo decisiva la mancata produzione delle delibere, si è quindi discostata da tali principi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato nel motivo come norma violata, in relazione alla disciplina degli avvisi di accertamento in materia di tributi locali
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; non comprende gli atti generali soggetti a pubblicità legale
richiamato nel motivo come parametro normativo di trasparenza/motivazione dell'azione amministrativa
richiamato nel motivo per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova operato dalla CTR
indicato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
interpretato nel senso di escludere dall'obbligo di allegazione gli atti generali e normativamente conoscibili per pubblicità legale
d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
richiamato come specificazione dell'ambito dell'obbligo di allegazione ai soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili
Cass. n. 30052/2018
"le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7"
precedente conforme valorizzato per escludere l'allegazione delle delibere tariffarie comunali
Cass. n. 21814/2019
richiamata per ribadire che gli atti a contenuto normativo e soggetti a pubblicità legale sono conoscibili e non vanno allegati
Cass. n. 13105/2012
richiamata per il principio per cui restano esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti giuridicamente noti per effetto della pubblicazione legale
Cass. n. 9601/2012
richiamata per l'analogo principio in materia ICI applicato agli atti generali comunali
Massime di principio
- L'obbligo di allegare all'avviso di accertamento gli atti richiamati nella motivazione sussiste solo per gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; restano esclusi gli atti generali e normativi soggetti a pubblicità legale.
- Regolamenti comunali e delibere tariffarie, quando hanno contenuto generale e sono assoggettati a forme legali di pubblicazione, si presumono conosciuti o conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all'atto impositivo.
- Ai fini della validità della motivazione dell'avviso di accertamento, non è corretto addossare all'ente impositore l'onere di provare in giudizio la conoscibilità di atti generali che l'ordinamento presume conoscibili per effetto della pubblicità legale.
- La mancata riproduzione o allegazione di atti normativi secondari richiamati nell'atto impositivo non integra di per sé vizio, se tali atti sono resi conoscibili tramite le forme di pubblicità previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →