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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14663/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di autovetture emesso dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto quanto all'illegittimità del fermo, ma le spese erano state compensate per "giusti motivi" non specificati. La società aveva impugnato la compensazione delle spese; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice e non necessitante di specifica motivazione. Con una precedente ordinanza di cassazione la sentenza era stata cassata con rinvio perché, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiedeva la indicazione esplicita di gravi ed eccezionali ragioni. Definito il giudizio di rinvio, la CTR ha nuovamente confermato la compensazione delle spese, motivandola con l'obiettiva incertezza giurisprudenziale sulle questioni che avevano determinato l'accoglimento originario: irritualità della notifica delle cartelle prodromiche e mancanza del preavviso ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973. Avverso tale nuova sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di numerose norme sulla regolazione delle spese processuali e sulla validità degli atti notificatori; violazione delle norme sul preavviso di fermo e sulla disciplina del fermo amministrativo; nullità o motivazione apparente della sentenza impugnata. In sostanza, la ricorrente sostiene che la CTR abbia di nuovo compensato le spese in assenza dei presupposti di legge e in violazione del vincolo derivante dal giudizio di rinvio, e che la motivazione sarebbe meramente apparente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR, in sede di rinvio, ha effettivamente indicato in modo esplicito le ragioni della compensazione delle spese, ancorandole a specifiche incertezze interpretative sulle modalità di notifica delle cartelle e sulla necessità del preavviso di fermo ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973. Tali circostanze integrano, secondo la Corte, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla disciplina applicabile. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di rinvio era comprensibile, logica e non apparente, sicché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva della parte intimata. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa nei limiti e secondo i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dalla norma speciale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione richiede l'esplicita indicazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni possono consistere anche in obiettiva incertezza sul diritto controverso se riferita a specifiche circostanze della lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese e alla disciplina del fermo amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale grave, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esistere ed essere non apparente; nella specie la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti vizi di questo tipo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla correttezza dell'argomentazione del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La CTR ha ritenuto che l'incertezza giurisprudenziale sulla necessità del preavviso di esecuzione/fermo potesse integrare una ragione idonea alla compensazione.

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifica delle cartelle.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulle notificazioni degli atti tributari.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la ritualità delle notifiche delle cartelle prodromiche.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi specifiche ricadute decisive.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese è legittima solo se il giudice indica espressamente in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono; una formula generica non è sufficiente.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni possono consistere in una obiettiva incertezza interpretativa sul diritto controverso, purché essa riguardi specifiche circostanze della lite e sia puntualmente esplicitata dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della maggiore o minore gravità o eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che la motivazione sia meramente astratta, apparente o smentita dalle risultanze di causa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese segue la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come richiamata dall'art. 15 d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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