Cassazione Civile, Ordinanza n. 14434/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario. La società utilizzatrice ha chiesto l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati sui canoni e la restituzione degli importi corrisposti a tale titolo, sostenendo che nel calcolo del tasso effettivo globale dovessero essere incluse anche le spese dei contratti di assicurazione che la concedente avrebbe imposto in relazione al leasing. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda ritenendo che tali spese non fossero computabili perché non vi era un effettivo collegamento con la concessione del credito, anche in ragione della mancata contestualità tra finanziamento e polizze, della stipula delle assicurazioni solo dopo circa un anno e della presenza di coperture riferite anche ad altri rischi e imbarcazioni. In cassazione la società utilizzatrice ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione della legge antiusura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., lamentando l'esclusione delle spese assicurative dal TEG e il mancato superamento del tasso-soglia; con il terzo e il quarto ha censurato la decisione per violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sull'onere della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso il collegamento tra polizze e operazione di finanziamento e avessero mal interpretato le clausole contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione dei contratti riservata al giudice di merito; ha conseguentemente ritenuto privi di rilievo, e quindi inammissibili anch'essi, il primo e il secondo motivo, perché la contestata inclusione delle spese assicurative nel TEG presupponeva un collegamento con il credito che la sentenza impugnata aveva escluso in fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
introduttiva dell'attuale art. 644, co. 3 e 4 c.p.
Le spese di assicurazione possono rilevare ai fini dell'usura solo se collegate alla concessione del credito e sostenute per ottenerlo.
Ai fini della verifica dell'usurarietà vanno conteggiate anche le spese di assicurazione del debitore, ma solo se risulta il loro collegamento con l'erogazione del credito.
La disciplina della nullità della clausola sugli interessi usurari è richiamata come conseguenza dell'eventuale superamento del tasso-soglia, presupponendo però l'esatta individuazione del costo rilevante.
Non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge; la censura sull'interpretazione contrattuale è ammessa solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
Il ricorrente deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni interpretativi; altrimenti la doglianza si risolve in una diversa lettura del contratto non consentita in cassazione.
La deduzione sul collegamento tra assicurazioni e credito coinvolge un tema di prova e di ricostruzione fattuale rimesso al giudice di merito.
La censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito, salvo i limiti del controllo di legittimità.
Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni in fatto, non è concretamente deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usura, le spese di assicurazione possono essere incluse nel costo del credito solo se sia provato un effettivo collegamento con la concessione del finanziamento; la mera esistenza di polizze non basta.
- La contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del credito costituisce indice presuntivo del collegamento, ma in sua assenza il collegamento deve essere dimostrato con altri mezzi di prova.
- In cassazione non è ammissibile dedurre come violazione di legge ciò che in realtà è una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo denunciando specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Se il giudice di merito ha escluso in fatto il collegamento tra costo assicurativo e credito, le doglianze sulla diversa modalità di calcolo del TEGM o sul confronto con il tasso-soglia restano prive di decisività.
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