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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, già dirigente di un ente datore di lavoro, cessò consensualmente il rapporto il 30 giugno 1996. La prestazione pensionistica integrativa aziendale, originariamente collegata a una polizza assicurativa sulla vita e contro l’invalidità, fu erogata dal 1° marzo 1999 in forma periodica; nell’ottobre 2000 il beneficiario optò per riceverne in capitale il 50 per cento, continuando a percepire periodicamente la parte restante. Il capitale fu assoggettato dal sostituto d’imposta a ritenuta del 34,08 per cento, secondo il regime della tassazione separata previsto per il trattamento di fine rapporto. Il contribuente chiese il rimborso della maggiore imposta, sostenendo che dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5 per cento prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985, limitatamente alle somme riferibili al rendimento. Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione, con ordinanza n. 9407/2020, cassò la decisione e rinviò, rilevando che occorreva distinguere le somme effettivamente investite sul mercato e determinare il rendimento. Nel giudizio di rinvio il ricorso originario fu respinto perché la documentazione non chiariva né le quantità di capitale effettivamente investite né il rendimento netto degli investimenti. Le eredi del contribuente hanno proposto un unico motivo di cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c.: censurano il mancato esercizio d’ufficio dei poteri istruttori del giudice tributario per acquisire documenti che il contribuente e le eredi assumevano di non poter procurare.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo. Ha ribadito che i poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario, dopo l’abrogazione della disposizione che consentiva di ordinare alle parti il deposito di documenti, non possono supplire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio e servono soltanto a integrare elementi di giudizio già acquisiti. L’intervento officioso è ammesso in presenza di un’obiettiva situazione di incertezza quando la parte non possa produrre documenti utili perché nella disponibilità della controparte o di terzi; non è invece diretto a sostituire l’onere di allegazione e prova né è giustificato quando manchino gli elementi indispensabili per quantificare i fatti rilevanti. Poiché, nell’impugnazione del diniego di rimborso anche tacito, il contribuente è attore in senso formale e sostanziale e le eredi non avevano fornito elementi sulle somme effettivamente investite e sui relativi rendimenti, la mancata attivazione dei poteri istruttori era legittima. La Corte ha distinto il precedente invocato dalle ricorrenti, relativo all’omessa acquisizione di un verbale di constatazione notificato il cui contenuto essenziale era già riportato nell’avviso di accertamento. Il ricorso, definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, è stato respinto; le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre eventuali oneri prenotati a debito, al pagamento di ulteriori 6.000 euro alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, i poteri istruttori attribuiti al giudice tributario dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - stante l’intervenuta abrogazione del comma 3, che consentiva alle Commissioni Tributarie di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della causa - non sono utilizzabili per sopperire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio su di loro incombente, bensì esclusivamente in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti.

    I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno funzione integrativa degli elementi già acquisiti e non possono sostituirsi alla parte nell’assolvimento dell’onere della prova.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La norma è indicata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 210 c.p.c.

    La disposizione è indicata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nella specie, la CGT di secondo grado ha riscontrato «[...] carenze indicative sia nella documentazione prodotta che nel ricorso in riassunzione», sottolineando che «[i]n tali atti non si indica e non si fornisce alcun elemento chiarificatore sulle quantità di capitale accantonato, effettivamente investito sul mercato, e [su] quale sia stato il rendimento dello o degli specifici investimenti», sì da «[...] non consent[ir]e al Giudice di potere quantificare gli importi dei fattori determinanti gli ammontar[i] sui quali potere applicare le percentuali impositive [...]». Nel descritto contesto, rammentato che in caso di impugnazione del diniego di rimborso (anche nella forma del silenzio-rifiuto) il contribuente riveste la posizione di attore in senso formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 1906/2020, Cass. n. 9882/2022, Cass. n. 28233/2023, Cass. n. 199/2026), risulta giustificata l’omessa attivazione dei poteri officiosi in discorso ad opera dei giudici di rinvio, a fronte delle accertate carenze deduttive e istruttorie della parte onerata dell’allegazione e della prova dei fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo invocato.

    Nella controversia sul diniego di rimborso, anche tacito, il contribuente è attore in senso sostanziale ed è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e del trattamento impositivo invocato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La disposizione individua il vizio processuale denunciato dalle ricorrenti, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.

  • art. 380-bis, primo comma, c.p.c.

    Ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio.

    La disposizione è applicata per la formulazione della proposta di definizione accelerata del giudizio in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, con istanza sottoscritta dal loro difensore, le eredi Marino hanno chiesto la decisione.

    La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta delle ricorrenti di ottenere la decisione dopo la comunicazione della proposta accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

    La disposizione è applicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), il terzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.

    Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte applica la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., disponendo il pagamento di una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), il terzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata comporta, nel caso deciso, anche l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), il terzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata costituisce, secondo la pronuncia, il presupposto per applicare le conseguenze previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delle ricorrenti l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

    In conseguenza del rigetto, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione.

  • art. 6, comma 1, legge n. 482/1985

    La disposizione è riportata quale regime impositivo invocato dal contribuente, ma la Cassazione non decide nel merito l’applicabilità dell’aliquota: il ricorso è deciso sulla ripartizione dell’onere probatorio e sui poteri istruttori.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 18, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, vecchia numerazione

    Le disposizioni sono menzionate come disciplina applicata dal sostituto d’imposta, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • artt. 17, comma 1, lett. a), e 21, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Le disposizioni sono indicate come corrispondenti alla disciplina di tassazione separata menzionata nella ricostruzione dei fatti; non sono oggetto di interpretazione della Corte.

Massime di principio

  • I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario hanno funzione integrativa degli elementi di prova già acquisiti e non possono essere utilizzati per colmare le carenze della parte nell’assolvimento dell’onere probatorio.
  • L’intervento istruttorio officioso può essere giustificato da un’obiettiva situazione di incertezza quando la parte interessata non sia in grado di produrre documenti utili perché nella disponibilità della controparte o di terzi; non è invece uno strumento sostitutivo dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • Nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso tributario, anche tacito, il contribuente assume la posizione di attore in senso formale e sostanziale e deve allegare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso e il regime impositivo invocato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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