Cassazione Civile, Ordinanza n. 25831/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda della società sportiva volta ad accertare il diritto alla stipula di un contratto definitivo di locazione relativo a più immobili siti in Cassano allo Jonio, detenuti in base a un preliminare concluso nel 1995 con la società proprietaria. Il Tribunale di Castrovillari aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo demaniali i beni. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 559/2024 depositata il 4 luglio 2024, ha invece riconosciuto la giurisdizione ordinaria, in ragione della natura privatistica dei beni, ma ha rigettato l’appello ravvisando la prescrizione del diritto alla stipula: il termine era decorso dalla comunicazione, il 18 giugno 2001, della determinazione del canone, indicata nel preliminare del 13 settembre 1995 quale momento per la stipula del definitivo. La società sportiva ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 2935, 2937 e 2944 c.c., sostenendo che documenti delle parti dimostrassero la persistente efficacia del rapporto nel 2016 e nel 2018 e contestando la valutazione delle prove concernenti l’interruzione della prescrizione. Con il secondo, articolato in tre submotivi, ha denunciato l’omesso esame della raccomandata del 15 novembre 2016, del verbale di mediazione del 29 maggio 2018 e delle trattative in corso sulla qualificazione e sul contenuto del contratto definitivo; secondo la ricorrente, tali circostanze dimostravano il riconoscimento del diritto o la rinuncia a far valere la prescrizione, ovvero escludevano che il termine fosse già iniziato a decorrere. La resistente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 75, comma 3, c.p.c., sostenendo che la società sportiva avesse cessato l’attività e chiuso la partita IVA prima del conferimento della procura.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 75, comma 3, c.p.c.: la sola chiusura della partita IVA non determina l’estinzione della società, che consegue alla cancellazione dal Registro delle imprese, non documentata nel caso concreto. Ha quindi dichiarato inammissibile il primo motivo: la censura relativa all’art. 115 c.p.c. non deduceva che il giudice avesse fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; la doglianza relativa all’art. 132 c.p.c. si basava su risultanze istruttorie esterne alla motivazione e non denunciava un’anomalia motivazionale rilevante; le contestazioni sulle norme in materia di prescrizione investivano in realtà la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, senza specificare un errore di sussunzione, mentre la violazione dell’art. 2932 c.c. non era argomentata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: oltre a difettare la specifica localizzazione dei documenti nei precedenti gradi, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., le censure non spiegavano come la raccomandata o il verbale di mediazione contenessero il riconoscimento del diritto della società sportiva a ottenere la stipula del definitivo o una rinuncia alla prescrizione. Le trattative amichevoli, da sole, non dimostrano il riconoscimento del diritto, in assenza di circostanze che implichino l’ammissione della pretesa e limitino la trattativa alla composizione del quantum. Le censure non incidevano dunque sulla decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d’Appello nel 18 giugno 2001. Il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.600 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente; è stata inoltre condannata a pagare euro 2.000 alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e euro 2.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, c.p.c.
la mera cessazione della partita IVA (nella specie documentata dalla società controricorrente), di per sé, non coincide automaticamente con l'estinzione del soggetto giuridico cui è riferita; è, infatti, la cancellazione dal Registro imprese, a valle del bilancio finale, che segna l'estinzione della società ex art. 2495 c.c., cancellazione, questa, non documentata;
La cessazione della partita IVA non comporta automaticamente l’estinzione della società né, di per sé, la perdita della capacità processuale; l’estinzione societaria si collega alla cancellazione dal Registro delle imprese.
art. 2495 c.c.
la mera cessazione della partita IVA (nella specie documentata dalla società controricorrente), di per sé, non coincide automaticamente con l'estinzione del soggetto giuridico cui è riferita; è, infatti, la cancellazione dal Registro imprese, a valle del bilancio finale, che segna l'estinzione della società ex art. 2495 c.c., cancellazione, questa, non documentata;
La cancellazione dal Registro delle imprese, successiva al bilancio finale, segna l’estinzione della società; la sola chiusura della partita IVA non è sufficiente.
art. 115 c.p.c.
la violazione dell’art.115 c.p.c. che, tuttavia, non è correttamente dedotta poiché non si afferma, come si dovrebbe, che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è dedotta in modo pertinente quando si contesta che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, assumendole d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi previsti; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il giudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto
La motivazione è conforme al modello legale quando espone in modo conciso ma logicamente adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee; non è necessario esaminare espressamente ogni allegazione o risultanza, se quelle incompatibili con la soluzione sono implicitamente disattese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
D’altra parte, anche a voler ritenere dedotta una carenza di motivazione (come si adombra nell’ultimo paragrafo del motivo) non si ravvisa quella anomalia rappresentata dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (secondo i principi esposti da Cass. S.U. n.8053/2014).
La censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale rileva solo in presenza delle anomalie radicali indicate dalla Corte; il mero difetto di sufficienza della motivazione non integra il vizio.
art. 2932 c.c.
La violazione del disposto di cui all’art.2932 c.c. non è in alcun modo, invece, argomentata.
La Corte rileva che il ricorso non aveva sviluppato alcuna argomentazione idonea a sostenere la denunciata violazione dell’art. 2932 c.c.; non formula un principio sostanziale sull’azione di esecuzione specifica.
art. 2935 c.c.
Al contrario, in questa sede la doglianza riguarda la valutazione del materiale istruttorio come operata dal giudice di merito per ricostruire eventuali atti interruttivi della prescrizione, in concreto non individuati dallo stesso, e si risolve pertanto in una inammissibile censura dell’apprezzamento di fatto svolto nei precedenti gradi di giudizio.
La censura sulla decorrenza della prescrizione non può essere presentata come violazione di legge se, in realtà, chiede una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione in fatto degli eventuali atti interruttivi.
art. 2937 c.c.
Ancora, con il motivo si contesta la violazione delle norme in materia di prescrizione (artt. 2935, 2937 e 2944 c.c.) senza tuttavia argomentare specificatamente il vizio con riguardo all’erronea applicazione di tali singole disposizioni, ma lamentando l’omesso o fallace esame delle risultanze probatorie agli atti e, in particolare, del contenuto della missiva in data 15.11.2016 inviata dalla controparte.
La denuncia di violazione delle norme sulla prescrizione deve indicare specificamente l’errore nell’applicazione della disposizione; non è sufficiente lamentare l’omesso o fallace esame delle prove relative al riconoscimento del diritto o alla rinuncia alla prescrizione.
art. 2944 c.c.
Ed anche il fatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevole composizione della controversia tra le stesse insorta non è sufficiente a dimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché la trattativa non ha quale suo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria
Le trattative amichevoli non interrompono da sole la prescrizione: occorre che il comportamento della parte implichi il riconoscimento del diritto altrui. L’interruzione può ricorrere quando le trattative presuppongono l’ammissione del diritto e riguardano soltanto la composizione del quantum.
art. 366, n. 6, c.p.c.
A prescindere dalla mancanza di specificità del motivo con riguardo alla localizzazione negli atti dei precedenti gradi di giudizio dei documenti richiamati, in violazione pertanto del disposto cui all’art.366 n.6 c.p.c., il motivo in alcun modo argomenta in ordine all’idoneità dei documenti stessi ad integrare gli estremi dell’atto di riconoscimento non dell’esistenza del rapporto giuridico tra le parti (di fatto incontestato), ma del diritto della società sportiva di pretendere la conclusione di un contratto di locazione definitivo ovvero di rinunciare alla relativa prescrizione.
Il ricorso deve localizzare specificamente nei fascicoli dei precedenti gradi i documenti invocati e spiegare la loro rilevanza rispetto alla censura; la mera menzione dei documenti, senza indicarne la collocazione e senza argomentarne l’idoneità a dimostrare il fatto giuridicamente decisivo, non soddisfa il requisito.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro 2.000,00 ex art.96,3° c. c.p.c
La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 2.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., avendo definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata.
art. 380-bis c.p.c.
Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. determina, nel caso deciso, l’applicazione delle previsioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sola cessazione della partita IVA non estingue una società e non è sufficiente a far venir meno il soggetto giuridico; l’estinzione consegue alla cancellazione dal Registro delle imprese, a valle del bilancio finale.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che una parte reputi non corretta la valutazione delle prove: la censura deve denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, assunte d’ufficio fuori dai poteri attribuitigli.
- La motivazione è conforme all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. se espone concisamente e con adeguata logica gli elementi di fatto e di diritto e le prove poste a fondamento della decisione; non occorre dar conto di ogni allegazione e prova, e sono implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
- La denuncia di violazione di legge per errata sussunzione presuppone che il fatto accertato dal giudice di merito sia mantenuto fermo; non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.
- Le trattative per una composizione amichevole non costituiscono, da sole, riconoscimento del diritto altrui e non interrompono la prescrizione. Possono avere tale effetto quando, per circostanze e modalità, implichino l’ammissione del diritto e siano rivolte soltanto a concordarne la liquidazione.
- Il ricorso per cassazione che invoca documenti deve indicarne specificamente la collocazione negli atti dei precedenti gradi e illustrare perché il loro contenuto dimostri il fatto decisivo dedotto; non basta menzionare i documenti o sostenere genericamente che attestino la permanenza del rapporto.
- Per integrare il riconoscimento rilevante ai fini dell’art. 2944 c.c. occorre che emerga l’ammissione del diritto specificamente fatto valere, non la mera esistenza del rapporto giuridico tra le parti.
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