Cassazione Civile, Ordinanza n. 25841/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice opponente)
La controversia
La ricorrente aveva proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. contro una cartella di pagamento relativa a euro 3.000,00 da devolvere alla Cassa depositi e prestiti – Cassa delle ammende e a euro 60,00 per spese processuali. Aveva dedotto che la cartella non era stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di liquidazione e dell’invito al pagamento, che non vi era allegato il provvedimento posto a fondamento della richiesta e che, perciò, sussistevano vizi formali e un difetto di motivazione; aveva inoltre denunciato la violazione dell’art. 97 c.p.c. Con decreto del 13 marzo 2025, ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c., il Tribunale aveva rilevato d’ufficio la possibile incompetenza per valore e, con ordinanza del 13 novembre 2025, si era dichiarato incompetente in favore del Giudice di pace di Roma, compensando le spese. Con il secondo motivo del regolamento di competenza la ricorrente ha sostenuto che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza era tardivo, perché effettuato oltre il termine dell’art. 38 c.p.c. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione della causa al Giudice di pace: la pretesa riguardava spese di giustizia e l’opposizione investiva sia l’an della pretesa esecutiva sia vizi formali della cartella, questioni che, secondo la ricorrente, appartenevano alla competenza per materia del Tribunale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente rilevato che la notificazione all’Avvocatura dello Stato era stata eseguita a un indirizzo PEC destinato alle comunicazioni istituzionali anziché a quello preposto alle notificazioni giudiziarie; la nullità è stata tuttavia sanata dalle notificazioni effettuate anche agli indirizzi PEC istituzionali delle intimate, senza necessità di rinnovazione. Il secondo motivo è stato rigettato: il Tribunale aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza con il decreto del 13 marzo 2025 ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c., e quindi tempestivamente ai sensi dell’art. 38, terzo comma, c.p.c. Il primo motivo è stato accolto. La controversia riguarda il recupero di spese di giustizia, la cui cognizione sulla pretesa creditoria sottostante spetta per materia al Tribunale; tale criterio esclude quello per valore e impedisce di devolvere al Giudice di pace l’opposizione all’esecuzione che contesta l’an della pretesa. Inoltre, i dedotti vizi formali della cartella configurano, per tale parte, opposizione agli atti esecutivi, anch’essa di competenza per materia del Tribunale. In presenza di domande connesse appartenenti alla competenza per valore del Giudice di pace e alla competenza per materia del Tribunale, quest’ultimo conosce dell’intera controversia. La Corte ha accolto il regolamento, annullato l’ordinanza impugnata e dichiarato competente il Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Al Tribunale di Roma è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
Invero, l’incompetenza per valore è stata rilevata d'ufficio con il decreto emesso il 13 marzo 2025 ex art. 171-bis c.p.c. (cfr.: art. 38, terzo comma, c.p.c.), e dunque tempestivamente.
Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore è tempestivo quando effettuato nel decreto adottato ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c.; nella fattispecie non si applicano i precedenti anteriori alla riforma che ha introdotto tale disposizione.
Invero, l’incompetenza per valore è stata rilevata d'ufficio con il decreto emesso il 13 marzo 2025 ex art. 171-bis c.p.c. (cfr.: art. 38, terzo comma, c.p.c.), e dunque tempestivamente.
La disposizione consente al giudice di rilevare d’ufficio l’incompetenza per valore con il decreto previsto dalla norma, nel momento ritenuto tempestivo dalla Corte ai sensi dell’art. 38, terzo comma, c.p.c.
In ogni caso, avuto riguardo alla presenza anche di un orientamento difforme (cfr.: Cass. n. 18618/2026), deve osservarsi che, essendo stati fatti valere con l’opposizione in questione anche vizi formali della cartella impugnata, come l’omessa notifica dell'invito al pagamento e la carenza di motivazione, la relativa impugnativa va qualificata, in tale parte, come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, ratione materiae, ancora una volta al Tribunale anziché al Giudice di pace (cfr.: Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 18618/2026); inoltre, qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organogiudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia (cfr.: Cass. n. 16355/2010; Cass. n. 9988/2011; Cass. n. 17843/2014; Cass. n. 18618/2026).
Quando l’opposizione alla cartella deduce vizi formali dell’atto, essa è qualificabile, per tale parte, come opposizione agli atti esecutivi e appartiene alla competenza per materia del Tribunale. Se sono proposte domande connesse assegnate a criteri di competenza diversi, tra cui la competenza per materia del Tribunale e quella per valore del Giudice di pace, l’intera controversia spetta all’organo giudiziario superiore.
artt. 205 e 227-ter d.P.R. n. 115/2002
Dal tenore del ricorso e dalla documentazione ivi riprodotta emerge che il credito in questione è relativo a somme da devolvere alla Cassa depositi e prestiti – Cassa delle ammende (euro 3.000,00) e spese processuali (euro 60,00), sicché si verte in tema di spese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dagli artt. 205 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte qualifica le somme richieste in cartella come spese di giustizia e individua negli artt. 205 e 227-ter del d.P.R. n. 115/2002 la disciplina del loro recupero coattivo; per le opposizioni relative a tale pretesa attribuisce la cognizione per materia al Tribunale.
Non rileva nella specie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, secondo comma, c.p.c., visto che le spese di giustizia non hanno natura tributaria.
La competenza del Tribunale prevista per le controversie in materia di imposte e tasse non trova applicazione alle spese di giustizia, perché queste non hanno natura tributaria.
Disposta la sostituzione di detta udienza con lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Tribunale, con ordinanza n. cronol. 12970/2025 del 13.11.2025 – RG n. 44740/2024, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Roma ed ha compensato tra le parti le spese processuali.
Nel procedimento di merito l’udienza è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi della disposizione; la Corte non enuncia, tuttavia, un principio interpretativo autonomo sul suo contenuto.
Massime di principio
- Nelle opposizioni relative al recupero coattivo di spese di giustizia, la cognizione sulla pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo spetta per materia al Tribunale; tale criterio prevale sulla competenza per valore del Giudice di pace anche quando l’importo richiesto rientrerebbe nei limiti di quest’ultima.
- L’opposizione a una cartella che contesti l’esistenza o l’ammontare della pretesa esecutiva investe l’an del credito; se la pretesa riguarda spese di giustizia, la competenza per materia è del Tribunale.
- La contestazione di vizi formali della cartella, quali l’omessa notificazione dell’invito al pagamento o la carenza di motivazione, integra opposizione agli atti esecutivi e appartiene alla competenza per materia del Tribunale.
- Quando nei confronti della stessa parte sono proposte domande connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del Giudice di pace e altre nella competenza per materia del Tribunale, la competenza sull’intera controversia spetta al Tribunale.
- L’incompetenza per valore rilevata d’ufficio nel decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. è tempestiva ai sensi dell’art. 38, terzo comma, c.p.c.
- Le spese di giustizia non hanno natura tributaria e, pertanto, non rileva per il loro recupero la competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse prevista dall’art. 9, secondo comma, c.p.c.
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