Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’agente della riscossione notificava alla società la cartella n. 293 20090025729389, relativa a IRES e IRAP dovute per il 2005. La contribuente sosteneva che i carichi fiscali fossero sospesi in conseguenza dell’eruzione dell’Etna dell’ottobre 2002 e chiedeva, in subordine, di pagare i tributi nella misura del 50% e in forma rateale. La Commissione tributaria provinciale di Catania respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3859 del 6 settembre 2017, pubblicata il 4 ottobre 2017, accoglieva l’appello e annullava la cartella, riconoscendo il diritto alla riduzione e al pagamento rateale, rilevando che non poteva essere iscritto a ruolo l’intero debito prima della scadenza delle rate e ritenendo non applicabile la decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, anche in ragione del decorso di oltre dieci anni dalla calamità. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, della decisione della Commissione europea (2015) 5549 final e dell’art. 10 TUE, sostenendo che l’invocazione in appello della decisione sopravvenuta non costituisse domanda o eccezione nuova e che il diritto dell’Unione imponesse di verificare la compatibilità dell’agevolazione; con il secondo, la violazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, della VI direttiva 77/388/CEE, delle pronunce della Corte di giustizia richiamate e della decisione europea, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dalla concessione dell’aiuto e non dall’evento calamitoso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso insieme all’Agenzia. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 le competenze e la legittimazione in materia tributaria sono state trasferite ex lege alle agenzie fiscali, dotate di autonoma soggettività. Ha accolto, nei limiti indicati, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l’applicazione della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato non comporti una tardiva modifica della ragione giustificativa dell’atto impositivo: la questione è invece la compatibilità dell’agevolazione con il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l’aiuto individuale sia compatibile con il regolamento de minimis oppure se ricorrano le condizioni per la compatibilità ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, evitando la sovracompensazione; dovrà consentire, se necessario, le produzioni documentali pertinenti. Quanto al termine decennale previsto dal paragrafo 156 della decisione europea, la Corte ha respinto la tesi dell’Agenzia secondo cui esso decorrerebbe dalla maturazione del diritto alla concessione: il decennio decorre dalla calamità, ma il paragrafo 156 deve essere letto alla luce dei paragrafi 145 e seguenti, valutazione omessa dalla CTR e da svolgere in sede di rinvio. La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 300/1999
nei "rapporti giuridici", "poteri" e "competenze" in materia tributaria, al Ministero sono succedute ex lege (decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale
Dal 1° gennaio 2001, nei rapporti, poteri e competenze tributari, le agenzie fiscali sono succedute ex lege al Ministero e sono autonomamente legittimate sul piano sostanziale e processuale; il ricorso proposto dal Ministero è quindi inammissibile.
art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006
il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).
La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla prova, da parte del contribuente, dei requisiti pertinenti: rispetto del massimale de minimis oppure, per l’aiuto destinato a compensare danni da calamità, sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e assenza di sovracompensazione.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b) TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali
Il giudice nazionale deve accertare se il singolo aiuto rispetti il regime de minimis oppure sia compatibile con il mercato interno perché destinato a compensare danni causati da calamità naturali, verificando anche che non vi sia sovracompensazione.
Decisione della Commissione europea (UE) 2015/5549 final del 14 agosto 2015, par. 156
“Alla luce delle circostanze eccezionali di cui ai considerando dal 147 al 152 per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della precedente decisione, non è opportuno disporre un recupero …”
Il termine decennale rilevante per l’esclusione del recupero è riferito alla data della calamità naturale, non alla data di maturazione del diritto alla concessione dell’aiuto. La disposizione va tuttavia letta alla luce dei paragrafi 145 e seguenti della stessa decisione.
art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
In questo caso si tratta di dare prevalenza. La Commissione europea ha ritenuto che l’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente si risolva in un aiuto di Stato, e la stessa è quindi ammissibile solo nei limiti in cui questi sono consentiti.
La decisione europea sopravvenuta può essere considerata per accertare i limiti di compatibilità dell’agevolazione con la disciplina degli aiuti di Stato: la sua invocazione non equivale, nel caso deciso, a modificare tardivamente la ragione giustificativa dell’atto impositivo né a introdurre una nuova pretesa.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale riconducibile a un aiuto di Stato è interessata da una decisione della Commissione europea sopravvenuta, il giudice nazionale deve verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione; tale verifica non costituisce di per sé una modifica tardiva della ragione giustificativa dell’atto impositivo.
- Chi invoca un’agevolazione qualificabile come aiuto di Stato deve provare i presupposti della sua compatibilità: per il regime de minimis, il rispetto del massimale applicabile; per gli aiuti destinati a compensare calamità naturali, i requisiti territoriali e l’assenza di sovracompensazione, tenendo conto dei ristori assicurativi o di altre forme di aiuto.
- Il termine decennale previsto dal paragrafo 156 della decisione della Commissione europea (UE) 2015/5549 per non disporre il recupero degli aiuti concessi in aree colpite da calamità decorre dalla data dell’evento calamitoso. La disposizione deve essere interpretata congiuntamente ai paragrafi 145 e seguenti della medesima decisione.
- A seguito del trasferimento ex lege delle competenze tributarie alle agenzie fiscali, queste sono dotate di autonoma soggettività e legittimazione sostanziale e processuale; il Ministero dell’Economia e delle Finanze non è legittimato a proporre il ricorso relativo a tali rapporti.
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