Cassazione Civile, Ordinanza n. 25839/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 18075/2023 per il pagamento di euro 23.766,64, oltre interessi e spese, quale residuo del compenso forfettario complessivo di euro 27.564,16, accessori compresi, previsto dall’incarico professionale dell’11 novembre 2015; era stato versato un acconto di euro 5.000. L’attività riguardava l’assistenza e la difesa, in sede stragiudiziale e giudiziale, contro intimazioni di pagamento per complessivi euro 277.395,04, relative a pretese tributarie concernenti IVA e diritti camerali della società della cliente e della cliente stessa quale socia accomandataria, solidalmente responsabile. La cliente aveva sottoscritto l’incarico sia in proprio sia quale legale rappresentante della società. Proposta opposizione, la cliente aveva eccepito l’incompetenza territoriale di Milano invocando il foro inderogabile del consumatore, in ragione della propria residenza nel circondario di Pavia, e aveva contestato il credito. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Pavia, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’avvocato alle spese dell’opposizione. L’avvocato ha proposto regolamento di competenza con tre motivi: 1) violazione dell’art. 38, terzo comma, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe deciso sulla competenza soltanto in sentenza; 2) inammissibilità dell’eccezione di incompetenza, poiché formulata insieme alla richiesta di decisione nel merito senza espressa subordinazione; 3) erronea applicazione del foro del consumatore, sostenendo che la cliente non aveva provato di avere stipulato l’incarico per finalità estranee all’attività d’impresa e che il contratto, sottoscritto anche quale rappresentante della società, riguardava pretese tributarie connesse all’attività commerciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza: la sentenza impugnata aveva deciso sulla competenza e sulle statuizioni consequenziali, senza pronunciarsi sul merito; la revoca del decreto ingiuntivo era conseguenza della declinatoria. Ha rigettato il primo motivo: il termine previsto dall’art. 38, terzo comma, c.p.c. per il rilievo officioso dell’incompetenza non governa il caso in cui l’incompetenza territoriale inderogabile sia stata tempestivamente eccepita dalla parte; nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione va proposta nell’atto di opposizione, come avvenuto. Ha rigettato il secondo motivo: le conclusioni dell’opponente, lette nel loro ordine, ponevano l’eccezione di incompetenza in via pregiudiziale e la richiesta di revoca nel merito poteva intendersi implicitamente subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione, pur senza una formula espressa. Ha accolto il terzo motivo: la qualità di persona fisica destinataria del decreto ingiuntivo non basta a fondare il foro del consumatore; occorre che il contratto sia stato concluso per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, anche senza un nesso funzionale con essa. Nel caso concreto, l’incarico era stato sottoscritto anche quale rappresentante della società, prevedeva un compenso unitario per la difesa contro pretese tributarie relative all’attività d’impresa e riguardava la società e la socia accomandataria in relazione alla sua responsabilità. La Corte ha quindi escluso la qualità di consumatrice, annullato la sentenza impugnata e dichiarato competente il Tribunale di Milano. Ha stabilito che il termine ordinario per la riassunzione decorre dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza e ha rimesso al Tribunale di Milano anche la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 38, terzo comma, c.p.c.
di rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile si può parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevata dalle parti, dato che solo in tali casi c'é l'esigenza del giudice di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione dell'incompetenza; se invece, come nella specie, l'incompetenza é stata eccepita da una delle parti, l'altra é tenuta a prendere posizione sul punto nei propri scritti difensivi utilizzando i termini concessi dal giudice ex art. 171 ter c.p.c., senza necessità di rilievo da parte del medesimo dell'eccezione.
Il termine stabilito per il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale inderogabile riguarda il rilievo del giudice, non l’eccezione tempestivamente proposta da una parte; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultima va formulata nell’atto di opposizione.
art. 33, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 206/2005
In realtà, per giustificare l'applicazione del foro inderogabile del consumatore ex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 (già art. 1469 bis cod. civ.), non basta essere convenuti in giudizio (o destinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendo anche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valere giudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attività neppure da un nesso funzionale (Cass. 10.3.2021 n. 6578; Cass. 26.3.2019 n.8419; Cass. 26.9.2018 n. 22810; Cass. 15.5.2013 n. 11773, per tutte).
Il foro inderogabile del consumatore presuppone che la persona fisica abbia stipulato il contratto per finalità estranee alle attività d’impresa o professionali e non funzionalmente collegate ad esse; non è sufficiente essere parte destinataria della domanda come persona fisica.
art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 206/2005
Infatti, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, all'art. 3, comma 1, lett. (a), definisce "consumatore o utente" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La qualifica di consumatore dipende dallo scopo per cui la persona fisica agisce: è consumatore soltanto chi opera per fini estranei alle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali eventualmente svolte.
art. 171-ter c.p.c.
di rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile si può parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevata dalle parti, dato che solo in tali casi c'é l'esigenza del giudice di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione dell'incompetenza; se invece, come nella specie, l'incompetenza é stata eccepita da una delle parti, l'altra é tenuta a prendere posizione sul punto nei propri scritti difensivi utilizzando i termini concessi dal giudice ex art. 171 ter c.p.c., senza necessità di rilievo da parte del medesimo dell'eccezione.
Quando una parte ha già eccepito l’incompetenza, la controparte può prendere posizione negli scritti difensivi nei termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c.; non è necessario un rilievo officioso del giudice per attivare il contraddittorio.
art. 28 c.p.c.
La norma è richiamata nel motivo relativo ai limiti temporali del rilievo dell’incompetenza territoriale inderogabile; la Corte rigetta la censura distinguendo il rilievo officioso dall’eccezione tempestivamente proposta dalla parte.
art. 637, comma 3, c.p.c.
Diversamente, nel caso di specie, come si desume dalle conclusioni dell'opponente riportate nella sentenza impugnata, l’opponente aveva chiesto in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia in ragione dell'applicazione del foro del consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) del D. Lgs. n.206/2005, prevalente sul foro dell'art. 637 comma 3° c.p.c. e sul foro dell'art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, per poi chiedere comunque nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto; pur mancando un'espressa subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigetto dell'eccezione d'incompetenza, tale subordinazione era implicitamente desumibile dall'ordine nel quale le richieste conclusive erano state formulate.
Nel caso concreto, il foro del consumatore era stato invocato come foro prevalente rispetto a quello richiamato dall’art. 637, comma 3, c.p.c.; la decisione non enuncia un’interpretazione autonoma di quest’ultima disposizione.
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011
Diversamente, nel caso di specie, come si desume dalle conclusioni dell'opponente riportate nella sentenza impugnata, l’opponente aveva chiesto in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia in ragione dell'applicazione del foro del consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) del D. Lgs. n.206/2005, prevalente sul foro dell'art. 637 comma 3° c.p.c. e sul foro dell'art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, per poi chiedere comunque nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto; pur mancando un'espressa subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigetto dell'eccezione d'incompetenza, tale subordinazione era implicitamente desumibile dall'ordine nel quale le richieste conclusive erano state formulate.
La pronuncia menziona il foro previsto dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011 soltanto nel riferire le conclusioni della parte e la prevalenza da questa attribuita al foro del consumatore; non ne ricava una regola interpretativa autonoma.
art. 66 D.Lgs. n. 206/2005
In realtà, per giustificare l'applicazione del foro inderogabile del consumatore ex art. 33 comma 2° lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 (già art. 1469 bis cod. civ.), non basta essere convenuti in giudizio (o destinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendo anche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valere giudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attività neppure da un nesso funzionale (Cass. 10.3.2021 n. 6578; Cass. 26.3.2019 n.8419; Cass. 26.9.2018 n. 22810; Cass. 15.5.2013 n. 11773, per tutte).
La Corte decide la questione applicando il criterio della qualità di consumatore e il foro dell’art. 33, comma 2, lettera u), non l’art. 66, che risulta menzionato nella rubrica del motivo ma non è oggetto di un’autonoma interpretazione.
art. 171-bis c.p.c.
L'art. 38 comma 3° c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 31.10.2024 n. 164, applicabile al giudizio in esame introdotto dopo il 28.2.2023, stabilisce che "l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'art. 171 bis non oltre la prima udienza"; di rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile si può parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevata dalle parti, dato che solo in tali casi c'é l'esigenza del giudice di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione dell'incompetenza.
Per i procedimenti cui si applica la disposizione, il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale inderogabile è effettuato con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c.; la regola riguarda il rilievo del giudice e non l’eccezione proposta da una parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve eccepire l’incompetenza territoriale inderogabile nell’atto di opposizione, a pena di decadenza. Il termine previsto per il rilievo officioso riguarda invece l’iniziativa del giudice quando l’eccezione non sia stata sollevata dalle parti.
- La formulazione, in un atto di opposizione, di una richiesta di decisione nel merito insieme all’eccezione di incompetenza non comporta di per sé rinuncia a quest’ultima: la subordinazione della domanda di merito può risultare implicitamente dall’ordine delle conclusioni.
- La persona fisica destinataria di un decreto ingiuntivo non è per ciò solo consumatrice. Il foro del consumatore richiede che il contratto da cui deriva la pretesa sia stato stipulato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, senza neppure un nesso funzionale con essa.
- Quando l’incarico professionale è sottoscritto dalla persona fisica sia in proprio sia quale rappresentante di una società ed è diretto a difendere la società e la socia accomandataria da pretese tributarie connesse all’attività d’impresa, tali circostanze escludono, nel caso deciso, la qualifica di consumatrice e il conseguente foro speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25831/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25837/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25841/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2026 del 26/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →