Cassazione Civile, Sentenza n. 21397/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hypo Tirol Bank AG ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute (applicate al 12,5%) subite su interessi da titoli italiani per gli anni 2004, 2006-2008, invocando l'art. 11 della Convenzione Italia-Austria (che limita l'imposta al 10% se il percipiente è l'effettivo beneficiario). Le commissioni tributarie di merito hanno riconosciuto il diritto al rimborso perché la banca ha prodotto una relazione di revisione indipendente (Ernst & Young) e attestazioni di Clearstream che, ritenute presunzioni gravi, precise e concordanti e non efficacemente contestate dall'Agenzia, dimostravano che Hypo era l'effettivo beneficiario; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione contestando la valenza probatoria dei documenti prodotti, la possibilità di prova tramite autocertificazione, e la motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi principali: (i) la censura sulla valutazione in fatto della relazione della società di revisione e delle attestazioni Clearstream è in gran parte inammissibile o infondata perché i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro apprezzamento delle prove non legali e gli elementi prodotti fornivano elementi presuntivi adeguati non efficacemente confutati dall'Agenzia; (ii) la censura sull'uso dell'autocertificazione è inammissibile poiché la CTR aveva espressamente escluso il valore probatorio dell'autocertificazione e si era basata su altri documenti; (iii) la doglianza sulla motivazione è risultata infondata o inammissibile perché la decisione di merito contiene motivazione percepibile e coerente, oltre a corretti riferimenti sull'onere della prova (art. 2697 c.c.). Ne consegue la conferma della sentenza di merito e, quindi, il mantenimento del rimborso richiesto da Hypo Tirol Bank AG.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5
assoggettati a ritenuta di imposta nella misura del 12,5%
disciplina la ritenuta alla fonte su interessi derivanti da titoli ed obbligazioni emessi in Italia; nel caso di specie le ritenute contestate erano operate nella misura prevista dalla norma.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria (29/06/1981), art. 11, par. 2
se il percipiente è l'effettivo beneficiario... l'imposta applicata non può eccedere il 10%
consente un limite di imposizione (10%) sugli interessi se il percettore è l'effettivo beneficiario; condizione collegata alla nozione di 'beneficiario effettivo' per evitare abusi.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria (29/06/1981), art. 11, par. 3, lett. b
interessi esenti nello Stato della fonte se pagati all'altro Stato contraente o ad un ente interamente di proprietà di questo Stato
prevede esenzioni nel caso in cui gli interessi siano pagati a soggetti statali o enti interamente pubblici, criterio distinto dalla nozione di beneficiario effettivo.
Legge di ratifica l. n. 762/1984
ratifica la Convenzione Italia-Austria rendendola applicabile nell'ordinamento interno.
Codice di procedura civile, art. 115
regola il potere valutativo del giudice sulle prove; la Cassazione non può sindacare in modo libero la valutazione di fatto delle prove non legali fatta dal giudice di merito salvo i casi tassativi indicati dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
individua i motivi di cassazione utilizzabili: n.3 per violazione di norme sul giudizio presuntivo (es. art. 2729 c.c.), n.4 per vizi di motivazione rilevanti costituzionalmente; la Corte ha applicato questi limiti per esaminare i motivi dell'Agenzia.
stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la Cassazione ha confermato che l'onere della prova delle eccezioni (es. riferibilità degli interessi alla stabile organizzazione) grava su chi le solleva.
disciplina le presunzioni (caratteri di gravità, precisione e concordanza); la Corte ha richiamato i parametri per valutare la validità delle presunzioni su cui si è fondata la sentenza di merito.
D.P.R. n. 445/2000, artt. 1 (commi 1,3,4), 46, 47, 48
norme sull'autocertificazione e documenti amministrativi: le autocertificazioni hanno limiti di efficacia probatoria; nel caso però la CTR aveva escluso di essersi basata su autocertificazioni e si era fondata su altri documenti.
Costituzione, art. 111, sesto comma
garantisce la motivazione delle sentenze e il controllo giurisdizionale; la Corte ha valutato se la motivazione della CTR fosse sostanzialmente carente (e l'ha ritenuta non carente).
Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4
richiama i requisiti della motivazione dei provvedimenti; richiamato in relazione al contestato vizio di motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, secondo comma, n. 4
norma processual-tributaria richiamata in relazione ai requisiti di motivazione nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Per ottenere benefici convenzionali (riduzione o esenzione) il richiedente deve dimostrare di essere l'effettivo beneficiario; relazioni di revisione indipendenti e attestazioni di istituti di deposito/compensazione possono costituire presunzioni rilevanti se gravi, precise e concordanti e se non efficacemente contestate.
- L'onere della prova principale spetta a chi chiede il rimborso; se l'amministrazione solleva eccezioni (es. che i redditi sono riconducibili alla stabile organizzazione), grava su di essa dimostrarle; la mancata contestazione specifica di documenti prodotti indebolisce l'opposizione dell'amministrazione.
- Le autocertificazioni hanno limiti probatori e non sono di regola sufficienti a comprovare la qualità di beneficiario effettivo, ma la loro valenza va valutata nel contesto probatorio complessivo: la sentenza può escluderne l'uso e fondarsi su altri documenti.
- In sede di cassazione la critica alla valutazione delle prove di merito è in gran parte inammissibile se mira semplicemente a proporre una diversa valutazione dei fatti; sono percorribili i motivi che evidenzino violazioni di legge nell'applicazione delle regole sulle presunzioni o omissione di fatti decisivi nella motivazione.
- Chi contesta la provenienza o la disponibilità economica di flussi finanziari deve produrre elementi specifici e documenti (es. note di accredito, documentazione della banca depositaria, evidenze di trasferimento dei proventi) per confutare attestazioni di intermediari o depositari centrali.
- Per ridurre il rischio di un rifiuto dei benefici convenzionali, il percettore deve predisporre documentazione chiara che provi proprietà economica e giuridica dei titoli, i flussi di pagamento, le ritenute subite e ogni elemento che dimostri la diretta disponibilità dei proventi.
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