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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21397/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hypo Tirol Bank AG ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute (applicate al 12,5%) subite su interessi da titoli italiani per gli anni 2004, 2006-2008, invocando l'art. 11 della Convenzione Italia-Austria (che limita l'imposta al 10% se il percipiente è l'effettivo beneficiario). Le commissioni tributarie di merito hanno riconosciuto il diritto al rimborso perché la banca ha prodotto una relazione di revisione indipendente (Ernst & Young) e attestazioni di Clearstream che, ritenute presunzioni gravi, precise e concordanti e non efficacemente contestate dall'Agenzia, dimostravano che Hypo era l'effettivo beneficiario; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione contestando la valenza probatoria dei documenti prodotti, la possibilità di prova tramite autocertificazione, e la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi principali: (i) la censura sulla valutazione in fatto della relazione della società di revisione e delle attestazioni Clearstream è in gran parte inammissibile o infondata perché i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro apprezzamento delle prove non legali e gli elementi prodotti fornivano elementi presuntivi adeguati non efficacemente confutati dall'Agenzia; (ii) la censura sull'uso dell'autocertificazione è inammissibile poiché la CTR aveva espressamente escluso il valore probatorio dell'autocertificazione e si era basata su altri documenti; (iii) la doglianza sulla motivazione è risultata infondata o inammissibile perché la decisione di merito contiene motivazione percepibile e coerente, oltre a corretti riferimenti sull'onere della prova (art. 2697 c.c.). Ne consegue la conferma della sentenza di merito e, quindi, il mantenimento del rimborso richiesto da Hypo Tirol Bank AG.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5

    assoggettati a ritenuta di imposta nella misura del 12,5%

    disciplina la ritenuta alla fonte su interessi derivanti da titoli ed obbligazioni emessi in Italia; nel caso di specie le ritenute contestate erano operate nella misura prevista dalla norma.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria (29/06/1981), art. 11, par. 2

    se il percipiente è l'effettivo beneficiario... l'imposta applicata non può eccedere il 10%

    consente un limite di imposizione (10%) sugli interessi se il percettore è l'effettivo beneficiario; condizione collegata alla nozione di 'beneficiario effettivo' per evitare abusi.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria (29/06/1981), art. 11, par. 3, lett. b

    interessi esenti nello Stato della fonte se pagati all'altro Stato contraente o ad un ente interamente di proprietà di questo Stato

    prevede esenzioni nel caso in cui gli interessi siano pagati a soggetti statali o enti interamente pubblici, criterio distinto dalla nozione di beneficiario effettivo.

  • Legge di ratifica l. n. 762/1984

    ratifica la Convenzione Italia-Austria rendendola applicabile nell'ordinamento interno.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    regola il potere valutativo del giudice sulle prove; la Cassazione non può sindacare in modo libero la valutazione di fatto delle prove non legali fatta dal giudice di merito salvo i casi tassativi indicati dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    individua i motivi di cassazione utilizzabili: n.3 per violazione di norme sul giudizio presuntivo (es. art. 2729 c.c.), n.4 per vizi di motivazione rilevanti costituzionalmente; la Corte ha applicato questi limiti per esaminare i motivi dell'Agenzia.

  • Codice civile, art. 2697

    stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la Cassazione ha confermato che l'onere della prova delle eccezioni (es. riferibilità degli interessi alla stabile organizzazione) grava su chi le solleva.

  • Codice civile, art. 2729

    disciplina le presunzioni (caratteri di gravità, precisione e concordanza); la Corte ha richiamato i parametri per valutare la validità delle presunzioni su cui si è fondata la sentenza di merito.

  • D.P.R. n. 445/2000, artt. 1 (commi 1,3,4), 46, 47, 48

    norme sull'autocertificazione e documenti amministrativi: le autocertificazioni hanno limiti di efficacia probatoria; nel caso però la CTR aveva escluso di essersi basata su autocertificazioni e si era fondata su altri documenti.

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    garantisce la motivazione delle sentenze e il controllo giurisdizionale; la Corte ha valutato se la motivazione della CTR fosse sostanzialmente carente (e l'ha ritenuta non carente).

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    richiama i requisiti della motivazione dei provvedimenti; richiamato in relazione al contestato vizio di motivazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, secondo comma, n. 4

    norma processual-tributaria richiamata in relazione ai requisiti di motivazione nella giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Per ottenere benefici convenzionali (riduzione o esenzione) il richiedente deve dimostrare di essere l'effettivo beneficiario; relazioni di revisione indipendenti e attestazioni di istituti di deposito/compensazione possono costituire presunzioni rilevanti se gravi, precise e concordanti e se non efficacemente contestate.
  • L'onere della prova principale spetta a chi chiede il rimborso; se l'amministrazione solleva eccezioni (es. che i redditi sono riconducibili alla stabile organizzazione), grava su di essa dimostrarle; la mancata contestazione specifica di documenti prodotti indebolisce l'opposizione dell'amministrazione.
  • Le autocertificazioni hanno limiti probatori e non sono di regola sufficienti a comprovare la qualità di beneficiario effettivo, ma la loro valenza va valutata nel contesto probatorio complessivo: la sentenza può escluderne l'uso e fondarsi su altri documenti.
  • In sede di cassazione la critica alla valutazione delle prove di merito è in gran parte inammissibile se mira semplicemente a proporre una diversa valutazione dei fatti; sono percorribili i motivi che evidenzino violazioni di legge nell'applicazione delle regole sulle presunzioni o omissione di fatti decisivi nella motivazione.
  • Chi contesta la provenienza o la disponibilità economica di flussi finanziari deve produrre elementi specifici e documenti (es. note di accredito, documentazione della banca depositaria, evidenze di trasferimento dei proventi) per confutare attestazioni di intermediari o depositari centrali.
  • Per ridurre il rischio di un rifiuto dei benefici convenzionali, il percettore deve predisporre documentazione chiara che provi proprietà economica e giuridica dei titoli, i flussi di pagamento, le ritenute subite e ogni elemento che dimostri la diretta disponibilità dei proventi.

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