Cassazione Civile, Sentenza n. 21140/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso dell'imposta sostitutiva/ritenuta sui dividendi percepiti nel 2013 da partecipazioni in UniCredit S.p.A.; Pamplona (tramite il liquidatore JTC Signes s.a.) chiedeva il rimborso ritenendosi soggetto intracomunitario con residenza in Lussemburgo e pertanto avente diritto a trattamento fiscale più favorevole. L'Ufficio aveva negato il rimborso per carenza di legittimazione del liquidatore e successivamente per sospetta interposizione (ossia per non essere il "beneficiario effettivo" dei dividendi, che sarebbero invece finiti in capo a un fondo alle Cayman). In appello la sentenza favorevole al contribuente ha riconosciuto la legittimazione del liquidatore e la residenza lussemburghese come percettore dei dividendi. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo, in sintesi, omessa o insufficiente valutazione della qualità di "beneficiario effettivo", mancato accertamento di eventuali conduit/interposizioni e violazione dei principi UE su libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento, chiedendo la cassazione della sentenza e il rinvio per ulteriori accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Corte d'appello non abbia svolto gli accertamenti necessari sulla qualifica di beneficiario effettivo e sui flussi effettivi dei dividendi (in particolare l'eventuale trasferimento a soggetti fuori UE/Paesi a fiscalità privilegiata). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito (Commissione Tributaria Regionale di secondo grado per l'Abruzzo – sezione staccata) per ulteriori accertamenti e decisione conforme ai principi richiamati (esame approfondito della struttura, delle eventuali interposizioni e dell'effettivo beneficiario economico).
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Norma di rito richiamata nei motivi di impugnazione; usata per censurare la motivazione/omissione di pronuncia del giudice a quo
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali cui si riferiscono i mezzi di censura per motivazione apparente/omissione
art. 360 c.p.c. (n. 3, 4 e 5)
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme, motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo)
art. 27, commi terzo bis/ter/terzo ter e art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
art. 27, commi terzo bis e ter; art. 27-bis, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Norme rilevanti per il riconoscimento dei benefici fiscali e per la verifica della qualità di beneficiario effettivo nei rapporti con le convenzioni e la disciplina madre-figlia; la Corte richiede che il giudice di merito valuti se l'operazione sia una pratica elusiva e chi sia il reale beneficiario economico
art. 10 Convenzione Italia - Lussemburgo
art. 10 della convenzione Italia – Lussemburgo
Richiamata in relazione ai dividendi e al principio che i vantaggi convenzionali spettano al "beneficiario effettivo"; serve a impedire che un mero intermediario ottenga vantaggi convenzionali
art. 2696 c.c.
Richiamato in ordine all'onere della prova: chi deduce fatti ha l'onere di provarli; la valutazione della prova deve essere approfondita per stabilire chi sia il beneficiario effettivo
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento agli specifici oneri probatori probatori in presenza di documentazione e deduzioni contrapposte (esigenza di adeguati accertamenti probatori)
Artt. 63 e 65 TFEU
articoli 63 e 65 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento che non possono essere usati per legittimare strutture artificiose costituite solo per ottenere vantaggi fiscali; tali libertà non proteggono pratiche abusive
Direttiva madre-figlia (e normativa interna correlata)
richiamata come "Direttiva Madre-Figlia" e art. 27-bis DPR 600/1973
La Corte ricorda che l'applicazione della disciplina madre-figlia non può essere negata senza un serio accertamento dell'abuso o della mancata qualifica di beneficiario effettivo; ma in presenza di artificiosità l'esenzione può essere esclusa
Modello OECD e giurisprudenza comunitaria (sentenze CGUE e commentario)
richiami al Commentario al Modello OECD e alle sentenze CGUE nn. 116/16 e 117/16
Utilizzati come criteri interpretativi per individuare la nozione di "beneficiario effettivo" e distinguere situazioni operative legittime dalle conduits; in particolare, obbligazioni di ritrasferimento direttamente correlate ai dividendi sono indizio di conduit
Massime di principio
- Quando si richiedono benefici convenzionali o rimborsi per ritenute sui dividendi, occorre accertare la qualità di "beneficiario effettivo": non basta la residenza legale del percettore, il giudice deve esaminare i flussi economici e l'effettivo vantaggio
- La semplice struttura formale (es. società di partecipazione che distribuisce utili ai soci) non esclude automaticamente la qualifica di beneficiario effettivo; tuttavia l'esistenza di trasferimenti finali verso soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata o obblighi di ritrasferimento verso terzi sono forti indizi di interposizione/conduit
- I principi UE di libera circolazione e stabilimento non legittimano operazioni costituite essenzialmente per ottenere vantaggi fiscali: in presenza di abuso il trattamento preferenziale può essere negato
- Il contribuente deve documentare l'effettiva disponibilità giuridica ed economica dei proventi per essere riconosciuto beneficiario effettivo; l'amministrazione (o il giudice) deve invece fornire accertamenti probatori che dimostrino l'interposizione o l'assenza del beneficio reale
- Il giudice di merito è tenuto a compiere un esame approfondito e motivato dei fatti (tracciare i flussi finanziari, verificare la destinazione finale dei dividendi, controllare eventuali obbligazioni di ritrasferimento) prima di riconoscere o escludere i benefici fiscali
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