Cassazione Civile, Sentenza n. 21132/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia su richiesta di rimborso di sanzioni applicate a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) che aveva rilevato l'utilizzo di un credito non ancora maturato con conseguente omesso versamento iscritto a ruolo. La contribuente aveva pagato le somme iscritte a ruolo e poi richiesto il rimborso delle sanzioni sostenendo che il ritardato pagamento non aveva arrecato danno al Fisco e richiedendo l'applicazione della disciplina di favore (art. 5-bis dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997). I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo formato un silenzio-rigetto dell'Amministrazione; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che, trattandosi di riscossione mediante ruolo/cartella, la contribuente doveva tempestivamente impugnare l'atto impositivo e che il pagamento spontaneo ha reso definitivo il titolo, rendendo inammissibile la successiva istanza di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate sul primo motivo: ha ritenuto che, quando la riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo/cartella, il contribuente deve tempestivamente impugnare l'atto impositivo e non può ottenere la formazione di un silenzio-rigetto opponendosi successivamente con una istanza di rimborso dopo aver pagato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e, nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la contribuente è condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato e l'emissione di comunicazioni di irregolarità; la rilevazione di un uso anticipato di credito ha portato all'iscrizione a ruolo e alla pretesa impositiva impugnabile.
d.P.R. n. 602/1973, art. 38
Riguarda le modalità di iscrizione a ruolo e la natura dell'atto di riscossione; la Corte ha richiamato la necessità di impugnare tempestivamente tali atti.
d.lgs. n. 472/1997, art. 6 (art. 5-bis richiamato)
Richiamata dalla contribuente come disciplina di favore per ridurre o escludere sanzioni quando non c'è danno, ma la Corte ha ritenuto che l'eccezione sostanziale non possa supplire ai presidi processuali richiesti per impugnare l'atto impositivo.
d.lgs. n. 471/1997, art. 13
Citato come riferimento rispetto alla sanzionabilità dell'anticipato utilizzo del credito; posto come motivo subordinato, assorbito dalla decisione sul profilo procedurale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
Riferimento alla disciplina processuale tributaria e ai termini/modalità di impugnazione; utilizzato per sostenere l'onere di impugnare l'atto di riscossione.
Cass. sez. V, n. 672/2007 e Cass. sez. V, n. 20367/2018
Precedenti di legittimità richiamati dalla Corte a sostegno del principio che il silenzio-rigetto è valorizzabile solo quando non esiste un atto impositivo impugnabile; se la riscossione avviene per ruolo il contribuente deve impugnare l'atto e non può trasformare il pagamento spontaneo in base per una successiva istanza di rimborso.
Massime di principio
- Se la riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo o cartella, il contribuente deve tempestivamente impugnare l'atto impositivo (avviso di irregolarità/iscrizione a ruolo); il pagamento spontaneo rende definitivo il titolo e generalmente rende inammissibile una successiva istanza di rimborso.
- La figura del silenzio-rigetto è applicabile solo quando la domanda del privato è univoca e non sussiste un provvedimento espresso impugnabile: non può essere utilizzata per aggirare i termini di impugnazione di un atto impositivo.
- Se si intende contestare la sanzione o l'assimilazione dell'anticipato uso di crediti a omesso versamento, è preferibile proporre tempestivo ricorso avverso l'atto che motivi la pretesa, esponendo in quell'occasione le circostanze di fatto e le ragioni di non sanzionabilità.
- Il pagamento per acquietarsi del ruolo non conserva i diritti processuali a meno che non si sia già esperito il rimedio impugnatorio contro l'atto impositivo; occorre quindi valutare con attenzione il rischio di perdere il diritto di azione prima di procedere a pagamento.
- In casi analoghi, conservare la documentazione del periodo di maturazione del credito e opporre la relativa difesa nell'impugnazione dell'atto di riscossione è la strategia procedurale corretta per ottenere sia l'annullamento dell'iscrizione a ruolo sia l'eventuale restituzione di somme.
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