Cassazione Civile, Sentenza n. 21089/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva: revocato il decreto ingiuntivo originario in favore della CEL VIL, riconosciuto in parte il credito del Sugherificio Palitta per danni da merce (cellophane) difettosa, quantificandolo in €21.045,46 e ripartendo le spese processuali in modo sfavorevole a CEL VIL; CEL VIL deduceva sei motivi principali: (1) errata valutazione delle presunzioni e insufficiente prova della riconducibilità della merce difettosa alla fornitura fattura n.239/2004; (2) omissione di pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di colpa e diligenza del venditore ai sensi dell'art.1494 c.c.; (3) erronea quantificazione del danno e mancato esame di elementi probatori (ctu) relativi a date e provenienze delle forniture; (4) mancata esclusione della risarcibilità dei resi successivi alla sospensione d'uso del 2/7/2004 (art.1227 c.c.); (5) mancata riduzione del risarcimento per mancata cooperazione/attenuazione del danno da parte del compratore (artt.1223,1225,1227 c.c.); (6) errata valutazione della domanda di manleva verso Innovia Films L.T.D. e della provenienza della merce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti (richiesta di rigetto suggerita anche dalla Procura Generale). Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e delle presunzioni (richiesti i requisiti di gravità, precisione e concordanza), ha ritenuto corretta la qualificazione della responsabilità della rivenditrice e l'onere probatorio sulla diligenza, ha ritenuto legittima la limitazione del danno ai resi temporalmente e causalmente riconducibili alla fornitura contestata e ha escluso la prova della riconducibilità della merce difettosa a Innovia tale da imporre la manleva. In definitiva la sentenza d'appello è stata confermata: è stata mantenuta la condanna di CEL VIL al pagamento di €21.045,46 (oltre interessi) e la ripartizione delle spese come disposto dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
La Corte ricorda che la censura su presunta violazione dell'onere della prova è infondata quando si contesti la valutazione probatoria del giudice di merito: il giudice non ha spostato l'onere ma ha ritenuto assolto il medesimo in base agli elementi acquisiti.
art. 2727 cod. civ. (mezzi di prova)
Il giudice può fondare le sue conclusioni anche su prove presuntive entro il prudente apprezzamento; la valutazione rimane di merito se congruamente motivata.
art. 2729 cod. civ. (presunzioni non stabilite dalla legge)
gravi, precise e concordanti
Le presunzioni libere devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Cassazione controlla solo la falsa applicazione della norma (cioè quando la presunzione non rispetta tali requisiti), non il diverso apprezzamento dei fatti.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (valutazione delle prove)
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; la Cassazione non ridiscute la diversa valutazione di merito se motivata e non avente errori di diritto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità: può intervenire per falsa applicazione di norme come l'art.2729 (n.3) o per omesso esame di fatti decisivi (n.5), ma non per semplice diverso apprezzamento probatorio.
art. 1494 cod. civ. (azione per danni da vizi della cosa)
Il venditore è responsabile per i danni da vizi salvo prova liberatoria di aver adottato idonee verifiche; la responsabilità del rivenditore impone controlli periodici/ su campione secondo l'uso della normale diligenza.
art. 1227 cod. civ. (concorso di colpa del creditore / riduzione del risarcimento)
sotto la rubrica "concorso del fatto colposo del creditore"
La mancata cooperazione o l'omesso comportamento del creditore volto ad attenuare il danno può ridurre il risarcimento; l'accertamento è di fatto e rimesso al giudice di merito.
artt. 1223, 1225 cod. civ. (danno, riduzione per prevedibilità e misura del danno)
Il risarcimento richiede nesso causale immediato e danno prevedibile; la Cassazione conferma che il giudice di merito valuta la prevedibilità e la causalità immediata nella quantificazione.
art. 106 cod. proc. civ. (principio di assistenza giudiziaria/ responsabilità del terzo?)
Invocato in relazione alla manleva: la Corte ricorda che la responsabilità di rivalsa verso il produttore sussiste solo se provato il nesso diretto tra produzione difettosa e danno sofferto dal compratore.
Massime di principio
- La valutazione delle presunzioni e delle prove è rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo per violazione di diritto o per falsa applicazione dei parametri legali (es. art.2729) o per omesso esame di fatto decisivo.
- Per utilizzare presunzioni libere il giudice deve fondarle su indizi "gravi, precisi e concordanti"; mere coincidenze o inferenze possibile ma non provate non bastano se non integrate da regole d'esperienza coerenti.
- Il rivenditore (anche nella grande distribuzione) ha l'onere di adottare controlli adeguati, quantomeno periodici o su campione, in ragione della destinazione della merce: l'assenza di controlli può far sorgere la responsabilità risarcitoria salvo prova liberatoria.
- La prova tecnica (CTU) chiarisce questioni di natura tecnica ma non sostituisce il compito del giudice nel valutare la sufficienza probatoria complessiva; osservazioni del perito su idoneità del compendio probatorio non vincolano il giudice.
- Il risarcimento richiede nesso causale immediato e prevedibilità: il giudice può limitare il ristoro ai danni temporalmente e causalmente riconducibili alla fornitura contestata; la mancata cooperazione del compratore per limitare il danno può ridurre il risarcimento.
- La richiesta di manleva verso il produttore presuppone la prova della riconducibilità della merce difettosa alla fornitura del produttore; l'autonomia delle vendite a catena non crea automaticamente responsabilità di rivalsa senza prova del nesso diretto.
- In cassazione non è possibile chiedere un nuovo apprezzamento delle prove di fatto: le doglianze che in realtà mirano a un diverso giudizio di merito sono inammissibili se non dimostrano errore di diritto o omesso esame di fatto decisivo.
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