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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30850/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dalla parte e dal difensore, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha reso superfluo l'esame delle censure.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 fondato sul c.d. redditometro, con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo in ragione della disponibilità di beni e indici di capacità contributiva (residenza principale, residenza secondaria, tre autovetture e un motociclo), accertando un maggior reddito. Il ricorso era stato accolto in primo grado, poi parzialmente riformato in appello con rideterminazione del reddito. In cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto legittimo il redditometro nonostante l'asserita insussistenza di uno scostamento rilevante per uno degli anni considerati; 2) violazione dell'art. 38 cit. e dell'art. 2697 c.c., per errata valutazione delle spese e dell'incidenza delle rate di mutuo, di indici di spesa non riferibili all'anno d'imposta e di redditi di precedenti periodi; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla mancanza dello scostamento necessario e alla giustificazione delle spese con redditi diversi; 4) nullità per omessa pronuncia sulle eccezioni formulate in appello, in relazione agli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost.; 5) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in tema di spese, per avere la CTR condannato solo il contribuente nonostante la soccombenza reciproca. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie e di non essere più interessato alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore determina l'estinzione del processo, rendendo superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite e dare atto, se del caso, dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure relative alla legittimità dell'accertamento sintetico, alla ripartizione dell'onere probatorio, al vizio di omesso esame e alla regolazione delle spese restano assorbite se interviene una rinuncia rituale al ricorso prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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