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Sentenza

Sentenza del 04/07/2022 n. 21125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2007 aventi ad oggetto terreni edificabili: il Comune valutò i terreni a 140 Euro/mq, mentre i comproprietari avevano dichiarato un valore venale inferiore. In secondo grado la CTR confermò l'accertamento e respinse la richiesta di disapplicazione delle sanzioni perché proposta solo in grado d'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto (1) nullità per violazione dell'art. 8 D.Lgs. 545/1992 per presunta mancanza di terzietà del giudice relatore; (2) omessa integrazione del contraddittorio in primo grado per non aver fatto partecipare tutti i comproprietari o riunito i relativi ricorsi, con conseguente vizio del giudizio; (3) violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. per non aver tenuto conto del giudicato favorevole agli altri comproprietari. Inoltre è stata depositata istanza di rinvio relativa alla possibilità, prevista dal D.L. 34/2019 art.15, di definizione agevolata da parte del Comune, ma la ricorrente è deceduta nel 2016 e non ha aderito alla procedura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (mancanza di specificità e assenza di formale ricusazione del giudice), ha accolto il secondo motivo relativo all'omessa integrazione del contraddittorio (rilevando che la questione del valore del bene coinvolge necessariamente tutti i comproprietari), ha ritenuto assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Sassari in diversa composizione per un nuovo esame. Sono state inoltre poste a carico della parte soccombente le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 8

    Richiamata dalla ricorrente per censurare la terzietà del giudice relatore; la Corte rileva però che l'incompatibilità del giudice deve essere fatta valere mediante istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previsti (non può essere dedotta genericamente in cassazione senza specificità).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Riferimento normativo relativo alle garanzie del contraddittorio nel processo tributario; la Corte ha ritenuto fondata la censura per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado richiamando i principi di partecipazione dei litisconsorti necessari.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3 e art. 10, comma 1

    Norme sull'ICI che stabiliscono che l'imposta è commisurata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; la Corte osserva che, pur avendo ciascun comproprietario un rapporto diretto col Comune per la quota, quando la controversia riguarda il valore venale del bene nella sua interezza il giudizio coinvolge tutti i comproprietari.

  • Codice di Procedura Civile, art. 102

    Norma quadro sul litisconsorzio: l'accertamento della necessità del litisconsorzio si effettua in funzione del petitum; se la pronuncia non può raggiungere lo scopo senza la partecipazione di tutti, il litisconsorzio è necessario.

  • Codice di Procedura Civile, art. 366

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificità e chiarezza richiesti per le censure in cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di tali requisiti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 52

    Norma che disciplina l'istituto della ricusazione: la Corte ricorda che l'incompatibilità del giudice va fatta valere con la ricusazione secondo le forme e i termini dell'art. 52 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile, art. 383, comma 3

    Prescrive l'annullamento delle sentenze e il rinvio al giudice di prime cure; la Corte l'ha applicato per disporre il rinvio alla Commissione tributaria provinciale in diversa composizione.

  • Codice Civile, art. 2909

    Riferito dalla ricorrente in ordine al giudicato esterno; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo l'accoglimento della censura sull'omessa integrazione del contraddittorio.

  • Codice Civile, art. 1306, comma 2

    Richiamato in relazione alla possibilità di un comproprietario di avvalersi di un giudicato favorevole; il motivo è stato assorbito dalla decisione sulla nullità processuale.

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 15

    "possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate"

    Prevede la facoltà per i Comuni di prevedere definizioni agevolate escludendo sanzioni; qui ha determinato il rinvio dell'istruttoria per verificare se il Comune avesse adottato il regolamento, ma la ricorrente, deceduta, non ha aderito alla procedura.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e di diritto); la ricorrente ha fondato i suoi motivi su questi articoli e la Corte ha valutato la loro ammissibilità e fondatezza.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria riguarda il valore venale dell'immobile nella sua interezza (e non soltanto la quota o il periodo di possesso), tutti i comproprietari sono litisconsorti necessari: devono essere chiamati in giudizio o deve essere disposta la riunione dei giudizi altrimenti il processo è viziato.
  • Il giudice deve verificare d'ufficio la necessità di integrazione del contraddittorio; l'omessa integrazione non rilevata in grado di merito comporta la nullità delle sentenze e l'annullamento in Cassazione con rinvio al giudice di prime cure.
  • La presunta incompatibilità o mancanza di terzietà del giudice non può essere sollevata in modo generico in cassazione: la parte che la deduce deve proporre tempestivamente istanza di ricusazione secondo le forme e i termini del codice di procedura civile.
  • Se le questioni coinvolgono situazioni comuni ai comproprietari, economicità e corretto svolgimento del processo richiedono la riunione o l'integrazione del contraddittorio; la riunione delle cause equivale all'integrazione e deve essere valutata preferibilmente ove possibile.
  • Le misure agevolative (es. D.L. 34/2019) richiedono iniziativa del Comune e adesione del contribuente: la mera esistenza della possibilità non produce automaticamente effetti favorevoli se il contribuente non aderisce o è deceduto.
  • In cassazione possono prevalere motivi di ordine pubblico processuale che determinano l'annullamento dell'intero giudizio anche se altre questioni di merito erano state discusse nei gradi inferiori.

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