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Sentenza

Sentenza del 04/07/2022 n. 2205 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Processo Telematico - Atto amministrativo informatico - Notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto legittima la notifica: una copia analogica conforme a documento informatico, munita della prescritta attestazione di conformità, produce effetti validi e può essere utilizzata per la notifica anche quando il destinatario non è fornito di PEC. Ne consegue che la notifica è valida e non vanno disposti annullamenti per quel motivo

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la parte appellante contestava la validità della notifica effettuata mediante copia analogica attestata conforme di un documento informatico, sostenendo che la notifica non fosse efficace perché l'originario era documento informatico e il destinatario era privo di indirizzo PEC

Norme richiamate

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n.82/2005)

    riconosce validità giuridica al documento informatico e consente che le copie conformi, adeguatamente attestare, producano effetti paragonabili all'originale informatico

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulle disposizioni concernenti la documentazione amministrativa)

    prevede la possibilità di rilascio di copie e attestazioni di conformità che ne garantiscono efficacia probatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione

  • Normativa e regole tecniche sul processo telematico e sulle modalità di notificazione

    le regole tecniche e le disposizioni processuali ammettono modalità diverse di materializzazione del documento informatico (es. copia analogica attestata) per fini di notifica quando manchi un canale telematico del destinatario

Massime di principio

  • Una copia analogica conforme a documento informatico, munita di attestazione di conformità, ha efficacia probatoria e può essere valida per la notifica quando non è possibile usare modalità telematiche del destinatario.
  • La mancanza di un indirizzo PEC del destinatario non rende in automatico invalida la notifica; è rilevante che la copia notificata sia effettivamente conforme e che l'attestazione di conformità sia regolare.
  • Chi notifica deve conservare l'originale informatico e la documentazione che attesta la conformità della copia analogica per consentire eventuali verifiche e opporre prova dell'avvenuta conformità.
  • Se possibile, è preferibile privilegiare la notifica in forma telematica (PEC) quando il destinatario è dotato di un indirizzo; in assenza di PEC, modalità cartacee con attestazione di conformità sono ammesse.
  • In caso di contestazione della conformità della copia, il giudice valuterà la regolarità dell'attestazione e la coerenza tra copia e originale informatico; l'onere della prova sulla conformità grava in primo luogo su chi ha effettuato la notifica.

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