Sentenza del 04/07/2022 n. 2216 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Liquidazioni automatizzate - Art. 36 bis - Redditi soggetti a tassazione separata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36‑bis del D.P.R. n. 600/1973 per redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. n. 311/2004). Il ricorrente contestava la validità dell'iscrizione a ruolo per mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
Il giudice ha rilevato che, nella fattispecie dei redditi soggetti a tassazione separata ex art. 1, comma 412, L. n. 311/2004, l'ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indipendentemente dall'esistenza di incertezze su aspetti della dichiarazione. In mancanza di tale comunicazione preventiva l'atto di iscrizione a ruolo è stato dichiarato nullo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36‑bis
L'art. 36‑bis disciplina i controlli automatizzati e le liquidazioni d'ufficio; dalla sentenza si desume un obbligo dell'ufficio di comunicare preventivamente l'esito della liquidazione al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, almeno nei casi di redditi a tassazione separata.
L. n. 311/2004, art. 1, comma 412
Individua i redditi soggetti a tassazione separata; la norma, integrata dalla giurisprudenza, comporta l'esigenza di una specifica comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione quando l'accertamento riguarda tali redditi.
Massime di principio
- Per i redditi soggetti a tassazione separata l'ufficio deve comunicare preventivamente l'esito della liquidazione al contribuente prima di procedere all'iscrizione a ruolo; l'omissione può comportare la nullità dell'iscrizione.
- La comunicazione deve essere formale e tracciabile (raccomandata con avviso di ricevimento) per soddisfare il requisito procedurale richiesto dalla giurisprudenza.
- L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste indipendentemente dall'esistenza di dubbi o incertezze sull'esattezza della dichiarazione: non è condizionato da profili discrezionali legati alla complessità dell'accertamento.
- In caso di mancata comunicazione il contribuente ha un valido motivo per impugnare l'iscrizione a ruolo per nullità formale; l'ufficio può eventualmente sanare la situazione rinnovando la procedura con la preventiva notifica.
- La ratio è salvaguardare il diritto del contribuente a conoscere e valutare l'esito della liquidazione prima che scatti la fase esecutiva; quindi, in situazioni analoghe è opportuno verificare la ricezione della comunicazione preventiva prima di considerare l'iscrizione a ruolo definitiva.
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