Sentenza del 04/07/2022 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accise - determinazione dell'imposta - prodotti energetici - fornitura di carburante per imbarcazioni - esenzione - finalità dell'utilizzo dell'imbarcazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul recupero di accise su fornitura di gasolio denaturato a imbarcazioni (alcune battenti bandiera extra-UE). La questione centrale era se l'esenzione prevista per i carburanti destinati alla navigazione si applicasse anche a tali imbarcazioni e, soprattutto, se l'esenzione debba essere riconosciuta in ragione della bandiera o in ragione dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione per fini commerciali (prestazione di servizi a titolo oneroso). La ricorrente ha inoltre contestato la novazione della motivazione dell'atto impositivo a seguito della sentenza di Cassazione e ha invocato legittimo affidamento.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e ha riformato integralmente la sentenza della CTP di Imperia. È stata ribadita la necessità di provare l'effettivo utilizzo commerciale dell'imbarcazione per poter usufruire dell'esenzione; la mera bandiera (extra-UE) o la sussistenza formale di un contratto di noleggio non sono decisivi. La società non ha fornito la prova dell'iscrizione delle imbarcazioni nei registri d'impresa né di elementi concreti di utilizzazione commerciale, pertanto l'esenzione non è stata riconosciuta. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva UE 2003/96, art. 14, par. 1
L'esenzione dall'accisa per prodotti energetici destinati alla navigazione esclude le imbarcazioni private da diporto; rileva l'effettiva utilizzazione commerciale del mezzo per l'applicazione dell'agevolazione.
T.U. accise (D.Lgs. 504/1995), art. 24 e Tabella allegata A, punto 3
Prevede l'agevolazione/esenzione per carburanti usati per la navigazione, ma l'interpretazione nazionale deve essere coordinata con la Direttiva UE: l'esenzione spetta solo se il carburante è impiegato per prestazioni a titolo oneroso (uso commerciale).
D.Lgs. 171/2005, art. 2 comma 1 (lett. a)
Norma italiana che qualificava l'utilizzatore come commerciale sulla base del contratto di noleggio; la Corte ha dichiarato la disapplicazione di questa disposizione nella parte in cui attribuisce automaticamente carattere commerciale al noleggio senza accertare l'effettivo utilizzo, poiché contrastante con il diritto UE.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-341/20 (19.09.2021)
Chiarisce che l'esenzione dipende dall'effettivo utilizzo commerciale dell'imbarcazione nelle acque UE e censura la normativa italiana che considerava sufficiente il contratto di noleggio per riconoscere l'esenzione.
Cassazione civile n. 24728/2020
Ha ribaltato la CTR ritenendo che l'esenzione sia collegata alla prestazione di servizi a titolo oneroso e ha disapplicato la norma nazionale che attribuisce automaticamente natura commerciale al noleggio.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa sui carburanti per la navigazione si valuta in base all'effettivo utilizzo dell'imbarcazione: è requisito necessario che il carburante serva direttamente alla prestazione di servizi a titolo oneroso (uso commerciale), non basta la mera esistenza di un contratto di noleggio.
- La bandiera dell'imbarcazione (UE o extra-UE) non è di per sé determinante: imbarcazioni extra-UE possono accedere all'esenzione se è provato l'uso commerciale nelle acque UE.
- Spetta al contribuente fornire prova concreta dell'attività commerciale (iscrizioni nei registri imprese, contratti e fatture che dimostrino attività onerosa, registri di bordo, documentazione di servizi resi a terzi, pubblicità commerciale, ecc.).
- Le disposizioni nazionali che attribuiscono automaticamente carattere commerciale in base a elementi formali (es. contratto di noleggio) possono essere disapplicate se in contrasto con il diritto dell'Unione: il controllo si focalizza sull'effettiva utilizzazione.
- La modifica della motivazione di un atto impositivo in seguito a pronunce giurisdizionali non è automaticamente invalida; la disapplicazione di norme nazionali da parte di Cassazione adegua l'interpretazione interna agli indirizzi della Corte di Giustizia.
- Il legittimo affidamento del contribuente può essere limitato quando la posizione favorevole è stata perseguita senza adeguata verifica della conformità al diritto UE; beneficiare di un regime agevolativo non autorizza a non dimostrare la sua legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 867 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 2205 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 2216 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 2223 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 2224 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 lug 2022Sentenza del 04/07/2022 n. 21115 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →