Cassazione Civile, Ordinanza n. 21390/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’azione di INPS e INAIL per far valere la responsabilità solidale, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, di tre società committenti/appaltanti per omesso versamento, da parte della subappaltatrice in liquidazione, di contributi previdenziali e premi assicurativi. Le società hanno agito per ottenere l’accertamento dell’intervenuta decadenza biennale, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione del subappalto e che, in ogni caso, i verbali di accertamento erano stati notificati quando il termine era già spirato. La Corte d’appello ha invece ritenuto che la decadenza biennale si applicasse anche agli enti previdenziali, ma che nel caso concreto non fosse maturata perché il termine andava calcolato dalla cessazione dell’appalto in generale e non del singolo subappalto. In cassazione, le società hanno denunciato violazione di legge per avere la sentenza ancorato la decorrenza alla cessazione dell’appalto e non del subappalto; INPS ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la decadenza biennale non si applicasse affatto agli enti previdenziali; INAIL ha proposto ricorso incidentale condizionato su ulteriori questioni relative all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e al vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle società. Ha ritenuto corretta la conclusione di merito della Corte d’appello, ma ha corretto la motivazione: per l’azione degli enti previdenziali diretta al recupero di contributi e premi non opera la decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, bensì il solo termine di prescrizione. Di conseguenza, la questione del dies a quo della decadenza è stata reputata irrilevante. I ricorsi incidentali di INPS e INAIL sono stati dichiarati assorbiti. Le ricorrenti principali sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La disciplina della responsabilità solidale negli appalti e subappalti non introduce una decadenza biennale opponibile all’azione degli enti previdenziali per contributi e premi; per tali azioni opera solo la prescrizione.
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
Richiamato come norma modificativa dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 nel quadro evolutivo della disciplina.
art. 1, comma 911, legge n. 296/2006
Richiamato come ulteriore intervento normativo sulla responsabilità solidale e sul recupero dei crediti contributivi.
art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006
Norma evocata dall’INAIL nei motivi incidentali, ma i relativi profili restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione invocate come parametro dei motivi di impugnazione.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.
Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 97, primo comma, secondo periodo, c.p.c.
Richiamato per la condanna solidale alle spese delle ricorrenti principali.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’azione degli enti previdenziali per il recupero di contributi e premi nei confronti del committente, nell’ambito della responsabilità solidale in appalto/subappalto, non è soggetta alla decadenza biennale prevista per le azioni dei lavoratori, ma al solo termine di prescrizione.
- Le disposizioni decadenziali hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione: non possono essere estese in via analogica a soggetti o azioni non espressamente contemplati dal legislatore.
- La ratio della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti è di rafforzare la tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori, non di comprimere il potere degli enti di recuperare i relativi crediti.
- Quando il dispositivo della decisione è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza cassare la sentenza impugnata.
- Se il ricorso principale è rigettato e i ricorsi incidentali sono proposti in via subordinata, questi ultimi restano assorbiti.
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