Cassazione Civile, Ordinanza n. 26210/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale per euro 862,88, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate nel 2013 su verbali della polizia municipale di Sassari. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulla la notificazione della cartella perché eseguita a mezzo posta tramite società privata. In appello, però, il tribunale ha riformato la decisione, rigettato l’opposizione e condannato l’opponente alle spese. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto quattro censure: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell’appello dell’ente riscossore per nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro; 2) omessa motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c. per non avere il tribunale dichiarato inammissibile l’appello principale per cessazione della materia del contendere, carenza di legittimazione e di interesse ad agire, anche in relazione al discarico amministrativo intervenuto in corso di causa e a una precedente sentenza sulla perdita di possesso di uno dei veicoli; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e nullità non sanata, perché la notifica era stata effettuata tramite impresa postale privata; 4) ultra/extrapetizione per la pretesa creditoria e per la condanna alle spese in favore del Comune, che non aveva proposto appello.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 maggio 2019 e, non risultando notificata alla ricorrente, si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., scaduto il 4 novembre 2019. Il ricorso, invece, era stato notificato ai due intimati il 12 novembre 2019. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità della sospensione feriale, trattandosi di opposizione esecutiva. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa degli intimati; disposto altresì l’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 5 e 8, d.l. n. 193 del 2016
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità del mandato difensivo dell’ente riscossore, ma la Corte non esamina il motivo per tardività del ricorso
conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata nel primo motivo
richiamato nel secondo motivo per sostenere l’inammissibilità dell’appello per nuove eccezioni/profili non deducibili
richiamato nel terzo motivo in tema di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo
richiamata nel terzo motivo in tema di notificazioni postali
artt. 4 e 23 d.lgs. n. 261 del 1999
richiamati nel terzo motivo sulla disciplina del servizio postale
citato nel terzo motivo nel complesso delle norme sulle notificazioni
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel terzo motivo sulla notificazione della cartella esattoriale
artt. 91, 161, 324, 332 c.p.c.
richiamati nel quarto motivo per denunciare ultrapetizione e condanna alle spese
richiamato nel quarto motivo in relazione al giudicato
la Corte lo applica per individuare il termine lungo di sei mesi per impugnare in assenza di notificazione della sentenza
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In assenza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; il suo decorso rende l’impugnazione inammissibile.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di opposizioni esecutive; pertanto, il termine per impugnare non va differito per il periodo feriale.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non può esaminare i motivi di merito o processuali dedotti, dovendo dichiararne l’inammissibilità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, la conseguenza processuale dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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