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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26210/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale per euro 862,88, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate nel 2013 su verbali della polizia municipale di Sassari. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulla la notificazione della cartella perché eseguita a mezzo posta tramite società privata. In appello, però, il tribunale ha riformato la decisione, rigettato l’opposizione e condannato l’opponente alle spese. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto quattro censure: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell’appello dell’ente riscossore per nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro; 2) omessa motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c. per non avere il tribunale dichiarato inammissibile l’appello principale per cessazione della materia del contendere, carenza di legittimazione e di interesse ad agire, anche in relazione al discarico amministrativo intervenuto in corso di causa e a una precedente sentenza sulla perdita di possesso di uno dei veicoli; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e nullità non sanata, perché la notifica era stata effettuata tramite impresa postale privata; 4) ultra/extrapetizione per la pretesa creditoria e per la condanna alle spese in favore del Comune, che non aveva proposto appello.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 maggio 2019 e, non risultando notificata alla ricorrente, si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., scaduto il 4 novembre 2019. Il ricorso, invece, era stato notificato ai due intimati il 12 novembre 2019. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità della sospensione feriale, trattandosi di opposizione esecutiva. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa degli intimati; disposto altresì l’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In assenza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; il suo decorso rende l’impugnazione inammissibile.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di opposizioni esecutive; pertanto, il termine per impugnare non va differito per il periodo feriale.
  • Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non può esaminare i motivi di merito o processuali dedotti, dovendo dichiararne l’inammissibilità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, la conseguenza processuale dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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