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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16038/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per il recupero a tassazione di maggiori redditi e per l'indeducibilità di costi ritenuti sovrafatturati in relazione ad anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. L'accertamento si fondava su una verifica generale e, in particolare, sulle dichiarazioni rese da un terzo nell'ambito di altra indagine, dalle quali emergeva che alcuni lavori erano stati fatturati per importi duplicati rispetto al corrispettivo effettivo, così da generare costi fittizi o comunque parzialmente inesistenti. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, perché il giudice tributario aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni del terzo in quanto assimilabili a prova testimoniale vietata nel processo tributario e aveva escluso che l'Ufficio avesse prodotto ulteriori elementi probatori. In appello, invece, la decisione era stata riformata valorizzando quelle dichiarazioni come indizi/principi di prova da sottoporre a valutazione critica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2729 c.c., per erronea valutazione degli indizi, perché la sentenza d'appello non avrebbe spiegato la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 88 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la prova solo sulle dichiarazioni del terzo senza ulteriori riscontri; 3) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per asserito difetto assoluto o apparente di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito e che, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere introdotte come elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo sufficiente, fondato su documenti, dichiarazioni del terzo ed elementi indiziari complessivamente vagliati. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la prova testimoniale è vietata, ma ciò non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni di terzi come elementi indiziari da valutare criticamente

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la relativa valutazione appartiene al giudice di merito se sorretta da motivazione логicamente coerente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la decisione integrasse una violazione delle regole processuali invocate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    non è il paradigma corretto per censurare la valutazione delle prove o il libero convincimento del giudice di merito

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che incidono sull'esistenza stessa della motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre i motivi in modo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse una sua violazione

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione solo apparente ricorre solo se manchi in concreto la spiegazione della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento non è sindacabile come violazione di legge quando la censura mira in realtà alla ricostruzione del fatto

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non hanno valore di prova testimoniale, ma sono utilizzabili come elementi indiziari, liberamente apprezzabili dal giudice ai fini della prova presuntiva.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi rientra nel giudizio di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non come semplice violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio: il giudice di legittimità controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione, essendo insufficienti le doglianze sulla mera lacunosità o non condivisibilità dell'argomentazione.
  • La sentenza non è nulla per motivazione apparente se espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche che sorreggono la decisione, consentendo il controllo sulla ratio decidendi.
  • Le doglianze sulla ripartizione dell'onere della prova o sul libero convincimento del giudice sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano soltanto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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