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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32121/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice tributario una serie di avvisi di pagamento notificati dal Ministero competente nel 2010, relativi al conguaglio di contributi integrativi dovuti per autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso di frequenze, utilizzate per collegamenti tra studi e centri di emissione. La Commissione tributaria regionale aveva però escluso la giurisdizione tributaria, ritenendo che si trattasse non di un tributo, ma di contributi/corrispettivi connessi all'uso temporaneo di frequenze, aventi natura sinallagmatica e commisurati a parametri tecnici. In Cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 1, c.p.c., l'erronea declinatoria della giurisdizione tributaria, sostenendo che tali contributi avessero natura impositiva, in continuità con il canone concessorio previsto dal previgente regime della l. 223/1990 e comunque presentassero i caratteri del tributo. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la conferma dell'esclusione della giurisdizione tributaria, prospettando in via principale la giurisdizione ordinaria e, in subordine, quella amministrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i contributi per autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze non abbiano natura tributaria, perché non sono finalizzati a un prelievo coattivo destinato a pubbliche spese in base a capacità contributiva, ma costituiscono oneri economici legati alla fruizione temporanea di una risorsa pubblica scarsa, con una componente di rimborso dei costi di istruttoria e vigilanza e una componente corrispettiva commisurata al valore dell'uso della frequenza. La controversia è stata quindi esclusa dalla giurisdizione tributaria; è stata anche negata la giurisdizione amministrativa, poiché la lite riguarda il pagamento di corrispettivi/canoni e non provvedimenti autoritativi o procedure di assegnazione dei diritti d'uso. La conseguenza è stata la conferma della giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa creditoria azionata dall'amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare in cassazione l'erronea pronuncia sulla giurisdizione

  • art. 107 d.lgs. 259/2003

    prevede, per chi richiede l'autorizzazione generale, la dichiarazione di impegno al pagamento dei contributi di cui all'Allegato n. 25

  • art. 116 d.lgs. 259/2003

    richiama i criteri di quantificazione dei contributi previsti dall'Allegato n. 25

  • art. 1 Allegato n. 25 d.lgs. 259/2003

    distingue contributi per istruttoria, vigilanza e, per i titolari di diritti d'uso, contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica

  • art. 38 Allegato n. 25 d.lgs. 259/2003

    disciplina i contributi dovuti per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze, secondo parametri temporali e tecnici

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    attribuisce al giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, ma esclude quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

  • art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a.

    riguarda i provvedimenti e i giudizi in materia di comunicazioni elettroniche e di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, ma non la lite sul solo recupero di contributi/corrispettivi

  • art. 9 d.lgs. 259/2003

    prevede che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal c.p.a.

  • art. 16 l. 223/1990

    richiamato dalla ricorrente come disciplina previgente delle concessioni di frequenza nel regime analogico

  • art. 22 l. 223/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di tassa/canone concessorio del prelievo nel regime previgente

  • art. 15 d.lgs. 177/2005

    richiamato per il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio

  • art. 16 d.lgs. 177/2005

    richiamato per la fornitura editoriale di programmi televisivi al pubblico nel nuovo regime

  • art. 13 direttiva 2002/20/CE

    Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    la disciplina UE consente contributi per i diritti d'uso delle frequenze, purché trasparenti, proporzionati, obiettivamente giustificati e non discriminatori; non impone una loro natura tributaria

  • considerando n. 32 direttiva 2002/20/CE

    richiamato per ribadire che i contributi d'uso non devono ostacolare innovazione e concorrenza

  • art. 10, comma 7-ter e 7-quater, l. 287/1990

    citato a confronto come ipotesi di contributi di funzionamento dell'AGCM qualificati come tributari

  • art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999

    citato a confronto come contributi di funzionamento dell'AGCOM qualificati come tributari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via implicita nel richiamo ai criteri generali dell'onere probatorio, senza essere al centro della decisione

  • art. 10 l. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione di buona fede e collaborazione, ma la Corte considera il profilo come non decisivo ai fini della giurisdizione

Massime di principio

  • Un prelievo è tributario solo se presenta congiuntamente: matrice legale della prestazione imposta, doverosità/coattività, assenza di sinallagma e destinazione delle risorse al finanziamento di pubbliche spese.
  • La qualificazione nominale del prelievo non è decisiva: occorre verificare la sua funzione sostanziale, il rapporto con la prestazione pubblica e la presenza o meno di un corrispettivo per l'utilizzo di un bene o servizio pubblico.
  • Se l'onere economico è collegato alla fruizione di una risorsa pubblica scarsa e viene parametrato al valore dell'utilizzo, alla durata, alla larghezza di banda o ad altri criteri tecnico-economici, può integrare un corrispettivo/canone e non un tributo.
  • La circostanza che il prezzo o le condizioni del rapporto siano predeterminati dalla legge o dalla pubblica amministrazione non esclude di per sé la natura corrispettiva del rapporto, ove il privato paghi per ottenere una specifica utilità economica.
  • Nelle controversie sul riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la lite concerne il recupero di corrispettivi dovuti per l'uso di beni pubblici, senza incidere su poteri autoritativi o su procedure di assegnazione dei diritti, la giurisdizione tributaria e quella amministrativa restano escluse.
  • La giurisdizione amministrativa sui rapporti di concessione di beni pubblici non ricomprende le controversie su canoni, indennità o altri corrispettivi, salvo che sia effettivamente in discussione l'esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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