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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32091/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria l'ordinanza prefettizia che gli aveva irrogato la sanzione ex art. 126-bis C.d.S. per non avere comunicato i dati del conducente a seguito della notifica di un verbale per violazione stradale comportante decurtazione punti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992, sostenendo che il verbale di contestazione gli aveva intimato di comunicare i dati entro 60 giorni, ma con l'avvertimento che, in caso di ricorso avverso il verbale, il termine sarebbe decorso dalla notifica del provvedimento conclusivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi. Ha quindi affermato di aver proposto ricorso al Prefetto contro la sanzione presupposta e che tale procedimento era ancora pendente alla data di notifica del verbale relativo all'omessa comunicazione; il Tribunale, invece, aveva ritenuto irrilevante la pendenza dell'impugnazione del verbale presupposto, applicando l'orientamento secondo cui l'obbligo di comunicazione decorre dalla semplice notifica del verbale, senza riguardo all'eventuale impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha osservato che, pur essendo in astratto richiamabile l'orientamento secondo cui l'obbligo di comunicare i dati del conducente non dipende dall'accertamento definitivo dell'illecito presupposto, il giudice di merito non aveva considerato un profilo decisivo: il legittimo affidamento ingenerato dal contenuto del verbale notificato dalla stessa amministrazione, che indicava un dies a quo diverso, ossia la notifica del provvedimento conclusivo dei rimedi amministrativi o giurisdizionali. Secondo la Corte, il destinatario dell'atto può fare affidamento sulle indicazioni ricevute dalla pubblica amministrazione e, se il termine assegnato è erroneo, incorre in errore scusabile. Per questo motivo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se alla data rilevante fosse ancora pendente il ricorso amministrativo al Prefetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992

    obbligo di comunicazione dei dati del conducente; termine indicato nel verbale come decorrente, in caso di ricorso, dalla notifica del provvedimento conclusivo dei rimedi

    la Corte ritiene decisivo verificare la pendenza del ricorso amministrativo quando il verbale della P.A. abbia indicato espressamente un termine di decorrenza collegato alla definizione dei rimedi impugnatori, poiché il destinatario può fare affidamento su tale indicazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge

    è stato utilizzato per denunciare la violazione della norma sostanziale sul termine per la comunicazione dei dati del conducente

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato nella fase camerale

    consente la trattazione camerale nella procedura seguita nel caso concreto

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la decisione in camera di consiglio

    ha disciplinato il rito camerale adottato dalla Corte

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, in un atto notificato al destinatario, indica espressamente un termine o un dies a quo per l'adempimento diverso da quello risultante in via ordinaria dalla disciplina sostanziale, il destinatario può legittimamente fare affidamento su tale indicazione.
  • L'errore scusabile può operare anche in materia sanzionatoria amministrativa, se il termine assegnato dalla pubblica amministrazione risulta erroneo o fuorviante e il destinatario vi abbia conformato il proprio comportamento.
  • In presenza di una contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente, il giudice di merito non può trascurare di verificare se, alla data rilevante, fosse ancora pendente il rimedio amministrativo o giurisdizionale richiamato nell'avviso dell'autorità procedente.
  • La regola astratta sulla decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente non può essere applicata in modo meccanico quando l'atto amministrativo ha ingenerato un affidamento qualificato sulla diversa decorrenza del termine stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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