Cassazione Civile, Ordinanza n. 32093/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da una società che si era affermata incorporante di altra società già parte del primo grado. La Corte d'Appello aveva ritenuto non provata la legittimazione ad impugnare della società appellante. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000 per non avere la Corte territoriale attribuito efficacia probatoria alla visura camerale prodotta, dalla quale risultava l'avvenuta fusione per incorporazione, e la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte invertito l'onere probatorio, poiché, una volta prodotta la visura camerale, sarebbe spettato alla controparte dimostrarne la non veridicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, rilevando che la società ricorrente aveva prodotto sia i verbali delle delibere assembleari di approvazione della fusione sia la visura camerale attestante l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese. Di conseguenza, la legittimazione processuale dell'appellante doveva considerarsi provata e la Corte d'Appello non poteva dichiarare inammissibile il gravame per difetto di prova della qualità di incorporante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 D.P.R. 445/2000
La visura camerale prodotta, in quanto attestante dati risultanti dal registro delle imprese, è stata considerata idonea a fornire prova dell'avvenuta fusione per incorporazione e della conseguente legittimazione processuale della società incorporante.
art. 2697 c.c.
Una volta prodotta la documentazione attestante la fusione e l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, non può gravare sulla parte che se ne avvale un ulteriore onere di dimostrare la veridicità delle risultanze, se la controparte non contesta con elementi concreti la non esistenza dell'operazione societaria.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato nel provvedimento in relazione alla proposta del relatore e al procedimento camerale.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione può essere provata mediante la produzione dei verbali assembleari approvativi e della visura camerale attestante l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
- Ai fini della legittimazione ad impugnare della società incorporante, il giudice di merito non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello se la documentazione societaria depositata è sufficiente a dimostrare la successione nel rapporto processuale.
- La parte che contesta la veridicità delle risultanze documentali relative alla fusione deve offrire elementi concreti di segno contrario; non è corretto pretendere dalla parte che si avvale di quei documenti una prova ulteriore e diversa rispetto a quella documentalmente offerta.
- In tema di onere della prova, quando il fatto costitutivo della legittimazione processuale risulta da documenti ufficiali o iscrizioni camerali, la loro produzione può essere di per sé idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla parte interessata.
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