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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32095/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di usucapione proposta da un soggetto che assumeva di avere posseduto uti dominus un terreno sito nel territorio del Comune di Palermo, identificato catastalmente con specifiche particelle. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Palermo, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo non provato il possesso. Contro la sentenza di secondo grado il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove ex artt. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c. e 116 c.p.c. Nel ricorso e nella memoria si sosteneva, in sostanza, che la Corte d'appello avesse mal valutato le risultanze istruttorie, inclusa la questione di atti interruttivi, e che non avesse considerato correttamente le deposizioni testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava solo a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata non era né apparente né intrinsecamente contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente dedotta come vizio di motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c., in realtà sollecitasse una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. È stata valorizzata la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la prova del possesso sulla base di testimonianze ritenute attendibili e aveva reputato non decisive le conclusioni del CTU perché fondate in sostanza sulla versione dell'attore priva di riscontri oggettivi. La Corte ha inoltre osservato che la deduzione relativa agli atti interruttivi era inconferente, perché mancava a monte il presupposto del possesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formalmente costruite come errori di motivazione o di valutazione della prova non sono ammissibili in cassazione quando mirano in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che si deduca un vero errore nell'utilizzo della regola legale di valutazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato applicato il procedimento camerale accelerato con proposta del relatore sulla manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il filtro di ammissibilità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non superava il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di motivazione o di violazione delle regole di giudizio sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito istruttorio.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della maggiore forza persuasiva di alcune prove rispetto ad altre e della selezione delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito, purché la motivazione sia effettiva e non apparente.
  • La censura per vizio motivazionale è ammissibile solo se la sentenza presenti omissioni decisive, motivazione apparente o contrasti insanabili; non basta dissentire dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito esclude il presupposto costitutivo principale della domanda, le ulteriori doglianze su elementi accessori o su eventuali atti incompatibili con quel presupposto restano inconferenti.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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