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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32096/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza. La Corte territoriale aveva ritenuto maturata la decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001, assumendo che, alla luce di Sez. U. n. 9142/2016, l'unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva operasse solo se il giudizio di esecuzione fosse stato introdotto entro sei mesi dalla definizione del primo; poiché l'ottemperanza era stata avviata oltre tale termine, la pretesa relativa alla durata della cognizione era dichiarata decaduta, mentre la fase esecutiva era stata considerata ragionevole. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 2 e 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6, § 1, CEDU, sostenendosi che la decisione impugnata contrastasse con Sez. U. n. 19883/2019, secondo cui, quando il debitore è lo Stato, cognizione ed esecuzione devono essere considerate unitariamente, senza necessità che la prima sia intrapresa entro sei mesi dalla definizione della seconda, dovendosi inoltre parificare il giudizio di ottemperanza a quello esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Pur dando atto della contestazione relativa alla corretta qualificazione della decisione di merito e della possibile erroneità della declaratoria di decadenza fatta dalla Corte d'appello alla luce del precedente delle Sezioni Unite del 2019, la Corte ha rilevato che, essendo stato ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente non aveva depositato nel termine di cui all'art. 371-bis c.p.c. l'atto di integrazione. Ha quindi ritenuto assorbente il mancato tempestivo adempimento dell'ordine di integrazione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; è stato invece escluso l'ulteriore contributo unificato perché il procedimento era esente.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    richiamato per contestare la decadenza ritenuta dalla Corte d'appello rispetto alla domanda di equo indennizzo.

  • art. 6 § 1 CEDU

    invocato quale parametro convenzionale in tema di ragionevole durata del processo.

  • art. 371-bis c.p.c.

    la mancata tempestiva produzione dell'atto di integrazione del contraddittorio nel termine ivi previsto ha determinato la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 331, co. 2, c.p.c.

    menzionato nella proposta iniziale del relatore come possibile base per l'inammissibilità, ma non assunto come ratio finale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato, poi escluso nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma relativa all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso perché il procedimento era esente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di legittimità ordina l'integrazione del contraddittorio, il ricorrente deve depositare tempestivamente la prova dell'adempimento entro il termine previsto dall'art. 371-bis c.p.c.; il mancato deposito comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità per omissione dell'atto di integrazione del contraddittorio prevale sull'esame nel merito delle censure, anche se queste investono la corretta applicazione dei principi sulla ragionevole durata del processo e sulla decadenza ex L. n. 89/2001.
  • Nei giudizi di equa riparazione, la questione dell'unitarietà tra cognizione ed esecuzione e della rilevanza del termine semestrale va valutata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla parte, ma tale verifica resta assorbita se il ricorso è improcedibile per mancato rispetto degli oneri processuali in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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