Cassazione Civile, Ordinanza n. 32088/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per plusvalenza imponibile, ai fini IRPEF e con tassazione separata, in relazione alla cessione di un terreno in comproprietà, contestando ai contribuenti il mancato perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore del bene e quindi la debenza dell’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina di rivalutazione. In cassazione, l’Agenzia deduceva, con due motivi, che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il versamento effettuato: con il primo motivo lamentava la violazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni e del contributo sostitutivo, sostenendo che non risultava versata l’intera imposta dovuta, anche perché erano state redatte due perizie e i versamenti successivi non coprivano integralmente il carico fiscale, comprensivo di interessi; con il secondo motivo contestava l’affermazione della CTR secondo cui chi aveva richiesto la rideterminazione dei valori poteva mutare la precedente richiesta di rimborso di quanto già versato in compensazione, deducendo che tale disciplina non era applicabile retroattivamente ai beni ceduti anteriormente alla novella del 2011. Nel corso del giudizio uno dei contribuenti ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e di avere versato le prime rate, chiedendo che il giudizio fosse definito in relazione alla propria posizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, rilevando che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e che l’Agenzia non aveva contestato la documentazione prodotta. Per gli altri contribuenti ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Puglia perché verifichi se i versamenti effettuati siano sufficienti a coprire l’imposta sostitutiva dovuta e i relativi interessi. Le spese relative alla posizione estinta restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre per il resto la regolazione delle spese è demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio di cassazione se, entro il termine previsto, nessuna delle parti chiede la trattazione; se risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, si ha cessazione della materia del contendere.
art. 391 c.p.c.
È richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nelle ipotesi previste dalla definizione agevolata.
art. 7, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448
Norma sulla rideterminazione del valore dei terreni ai fini della tassazione della plusvalenza e dell’imposta sostitutiva.
art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106
È ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie; la Corte osserva tuttavia che la facoltà di detrarre i precedenti versamenti non esaurisce i criteri di imputazione degli stessi al debito d’imposta.
art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme alle altre norme sulla rivalutazione per denunciare la violazione della disciplina tributaria applicabile.
art. 7, comma 2, lett. d), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106
È richiamato nel secondo motivo come disciplina che, secondo la ricorrente, non opererebbe per beni ceduti anteriormente per il principio di irretroattività tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione, utilizzata per formulare entrambi i motivi di ricorso.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
È evocato per escludere che l’Agenzia avesse eccepito l’eventuale mancata notifica dei documenti prodotti con memoria.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla rivalutazione fiscale dei terreni, tutti i versamenti effettuati in relazione alla medesima imposta sostitutiva devono essere imputati al relativo debito d’imposta, se riferiti al medesimo presupposto impositivo.
- La successiva disciplina che prevede la detrazione dei precedenti versamenti rispetto a una nuova rivalutazione non esclude, per il periodo anteriore, l’applicazione dei principi generali di imputazione dei pagamenti già effettuati al debito fiscale corrispondente.
- Ai fini del perfezionamento del regime agevolato sulla rideterminazione del valore del terreno, occorre verificare non solo l’esistenza di versamenti effettuati, ma anche la loro sufficienza complessiva rispetto all’imposta sostitutiva dovuta e ai relativi interessi.
- In presenza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il giudizio di cassazione si estingue se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto; la verifica dell’effettivo pagamento integra, se del caso, la cessazione della materia del contendere.
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