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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33338/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva proposto appello avverso il diniego della protezione umanitaria, chiedendo poi in Cassazione la cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto. In particolare deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la decisione avrebbe obliterato più elementi indicativi della sua integrazione economica e sociale in Italia; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, 10, comma 3, Cost. e 8 CEDU, sostenendo che il livello di integrazione sociale e culturale costituisse elemento di valutazione comparativa ai fini della vulnerabilità e, quindi, della protezione umanitaria. Il Ministero non ha svolto difesa con controricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato la documentazione prodotta, valorizzandola però in senso sfavorevole al ricorrente, rilevando periodi lavorativi altalenanti e a termine e l'assenza di un adeguato grado di integrazione sociale. Le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mero livello di integrazione in Italia, in assenza di decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, non è sufficiente da solo per la concessione della protezione umanitaria. Nulla spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto forma di denuncia di omesso esame, quando il giudice di merito abbia comunque considerato i fatti e la documentazione, seppure con apprezzamento diverso da quello auspicato dalla parte.
  • Il livello di integrazione sociale ed economica del richiedente protezione umanitaria, considerato isolatamente, non basta per il riconoscimento della misura se non emergono decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale e una concreta condizione di vulnerabilità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la mera congruità o concludenza della valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale.
  • Ai fini del diniego della protezione umanitaria è rilevante la valutazione comparativa della condizione personale del richiedente, ma l'integrazione raggiunta in Italia assume rilievo decisivo solo se accompagnata da elementi concreti di radicamento stabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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