Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a una professionista nominata custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro per equivalente in un procedimento penale. La ricorrente aveva chiesto che il compenso fosse determinato applicando la tariffa prevista dal D.P.R. n. 177/2015, sostenendo che essa fosse utilizzabile anche per i custodi giudiziari e che, comunque, la sua attività non si fosse limitata a mera custodia ma avesse incluso profili di amministrazione attiva, anche con riferimento a quote societarie e ad atti funzionali alla gestione dei beni sequestrati. Il giudice della liquidazione aveva invece ritenuto non applicabile quella tariffa, qualificando l’attività come mera custodia e procedendo a una liquidazione equitativa del compenso. Nel giudizio di opposizione la professionista ha censurato tale scelta, deducendo la violazione delle norme che avrebbero imposto l’applicazione del D.P.R. n. 177/2015 e lamentando altresì la condanna alle spese, che a suo dire avrebbe dovuto essere quanto meno compensata, trattandosi di questione controversa anche alla luce della precedente liquidazione di un acconto. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto e ha inoltre eccepito la tardività dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla tariffa e sulla quantificazione del compenso, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare del procedimento: nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione avrebbero dovuto partecipare anche le parti del procedimento penale interessato dal sequestro, oltre al Ministero e alla beneficiaria del compenso. Poiché il contraddittorio non era stato integralmente instaurato, l’ordinanza del Tribunale è stata dichiarata nulla. La causa è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di liquidazione del compenso e regolazione delle spese

  • D.P.R. n. 177/2015

    la ricorrente ne ha chiesto l’applicazione al custode giudiziario; il giudice di merito l’aveva esclusa ritenendo l’attività svolta come mera custodia

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione; la Corte ne richiama il giudizio quale procedimento a contraddittorio necessario

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    richiamato come base procedurale dell’opposizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la condanna alle spese; la Corte non esamina il merito per la nullità preliminare del procedimento

  • art. 2223 c.c.

    il giudice di merito lo aveva utilizzato per liquidare equitativamente il compenso del custode in mancanza di tariffa applicabile

  • art. 276 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per indicare l’abrogazione della disciplina provvisoria delle tariffe prefettizie

  • art. 259 c.p.p.

    citato nella motivazione del giudice di merito per indicare che alcuni immobili erano stati affidati in custodia agli indagati

  • art. 58 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in giurisprudenza evocata dalla ricorrente come parametro per la liquidazione di ausiliari giudiziari in contesti analoghi

  • art. 29 D.P.R. n. 645/1994

    menzionato come parametro richiamato in via analogica/equitativa nella giurisprudenza evocata

  • art. 4 D.P.R. n. 177/2015

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, al più, si sarebbe dovuta applicare una riduzione della tariffa e non la sua disapplicazione

  • art. 3, comma 6 D.P.R. n. 177/2015

    richiamato dalla ricorrente per la maggiorazione del compenso in caso di gestione di quote societarie

  • art. 3, comma 9 D.P.R. n. 177/2015

    invocato dalla ricorrente quale criterio tariffario applicabile alla liquidazione

  • art. 1, lett. c) D.P.R. n. 177/2015

    citato dalla ricorrente per individuare la classe di beni prevalente ai fini del compenso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il custode di beni sequestrati in sede penale, il contraddittorio deve essere integrato con tutte le parti del procedimento penale che possano essere incise dalla statuizione, e in particolare con i soggetti obbligati al pagamento o verso i quali il Ministero potrebbe rivalersi.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari non determina inammissibilità dell’opposizione, ma nullità del procedimento e della decisione, con conseguente cassazione con rinvio.
  • Quando il giudice di merito qualifica l’attività dell’ausiliario come mera custodia, la questione dell’applicabilità della tariffa prevista per attività amministrative o gestorie resta di merito; tuttavia, nel caso concreto la Corte non vi è entrata per il vizio processuale assorbente.
  • Se la fase di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 incide sulla debenza del compenso relativo a un procedimento penale, la platea dei contraddittori necessari coincide con tutti i soggetti processuali interessati dall’esborso o dalla possibile rivalsa.
  • La nullità per difetto di integrità del contraddittorio impone la rimessione della causa al giudice a quo, affinché rinnovi il giudizio con la partecipazione di tutte le parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.