Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a una professionista nominata custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro per equivalente in un procedimento penale. La ricorrente aveva chiesto che il compenso fosse determinato applicando la tariffa prevista dal D.P.R. n. 177/2015, sostenendo che essa fosse utilizzabile anche per i custodi giudiziari e che, comunque, la sua attività non si fosse limitata a mera custodia ma avesse incluso profili di amministrazione attiva, anche con riferimento a quote societarie e ad atti funzionali alla gestione dei beni sequestrati. Il giudice della liquidazione aveva invece ritenuto non applicabile quella tariffa, qualificando l’attività come mera custodia e procedendo a una liquidazione equitativa del compenso. Nel giudizio di opposizione la professionista ha censurato tale scelta, deducendo la violazione delle norme che avrebbero imposto l’applicazione del D.P.R. n. 177/2015 e lamentando altresì la condanna alle spese, che a suo dire avrebbe dovuto essere quanto meno compensata, trattandosi di questione controversa anche alla luce della precedente liquidazione di un acconto. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto e ha inoltre eccepito la tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla tariffa e sulla quantificazione del compenso, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare del procedimento: nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione avrebbero dovuto partecipare anche le parti del procedimento penale interessato dal sequestro, oltre al Ministero e alla beneficiaria del compenso. Poiché il contraddittorio non era stato integralmente instaurato, l’ordinanza del Tribunale è stata dichiarata nulla. La causa è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di liquidazione del compenso e regolazione delle spese
la ricorrente ne ha chiesto l’applicazione al custode giudiziario; il giudice di merito l’aveva esclusa ritenendo l’attività svolta come mera custodia
disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione; la Corte ne richiama il giudizio quale procedimento a contraddittorio necessario
richiamato come base procedurale dell’opposizione
richiamato nel secondo motivo per contestare la condanna alle spese; la Corte non esamina il merito per la nullità preliminare del procedimento
il giudice di merito lo aveva utilizzato per liquidare equitativamente il compenso del custode in mancanza di tariffa applicabile
richiamato per indicare l’abrogazione della disciplina provvisoria delle tariffe prefettizie
citato nella motivazione del giudice di merito per indicare che alcuni immobili erano stati affidati in custodia agli indagati
richiamato in giurisprudenza evocata dalla ricorrente come parametro per la liquidazione di ausiliari giudiziari in contesti analoghi
art. 29 D.P.R. n. 645/1994
menzionato come parametro richiamato in via analogica/equitativa nella giurisprudenza evocata
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, al più, si sarebbe dovuta applicare una riduzione della tariffa e non la sua disapplicazione
art. 3, comma 6 D.P.R. n. 177/2015
richiamato dalla ricorrente per la maggiorazione del compenso in caso di gestione di quote societarie
art. 3, comma 9 D.P.R. n. 177/2015
invocato dalla ricorrente quale criterio tariffario applicabile alla liquidazione
art. 1, lett. c) D.P.R. n. 177/2015
citato dalla ricorrente per individuare la classe di beni prevalente ai fini del compenso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il custode di beni sequestrati in sede penale, il contraddittorio deve essere integrato con tutte le parti del procedimento penale che possano essere incise dalla statuizione, e in particolare con i soggetti obbligati al pagamento o verso i quali il Ministero potrebbe rivalersi.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari non determina inammissibilità dell’opposizione, ma nullità del procedimento e della decisione, con conseguente cassazione con rinvio.
- Quando il giudice di merito qualifica l’attività dell’ausiliario come mera custodia, la questione dell’applicabilità della tariffa prevista per attività amministrative o gestorie resta di merito; tuttavia, nel caso concreto la Corte non vi è entrata per il vizio processuale assorbente.
- Se la fase di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 incide sulla debenza del compenso relativo a un procedimento penale, la platea dei contraddittori necessari coincide con tutti i soggetti processuali interessati dall’esborso o dalla possibile rivalsa.
- La nullità per difetto di integrità del contraddittorio impone la rimessione della causa al giudice a quo, affinché rinnovi il giudizio con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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