Cassazione Civile, Ordinanza n. 07563/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Amministrazione ha recuperato a tassazione maggiori imponibili ritenendo esistenti maggiori compensi/ricavi desumibili da indagini bancarie. In primo grado la società aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi; in appello la sentenza è stata riformata a favore dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che gli accertamenti sarebbero stati emessi senza un pieno contraddittorio e che quello svolto in sede di accertamento con adesione non fosse equiparabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR aderito senza autonoma argomentazione alla consulenza tecnica d’ufficio; 3) violazione della disciplina sulle indagini bancarie, per non avere considerato i costi, almeno in via forfetaria, a fronte dei prelievi/versamenti contestati; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e del diritto di difesa, per asserita carenza motivazionale dell’atto impositivo, ma senza adeguata trascrizione o localizzazione dell’avviso nel ricorso; 5) omessa pronuncia sulle doglianze relative alle sanzioni e alla continuazione, non esaminate dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo infondate le censure sul contraddittorio e inammissibile la doglianza sulla motivazione dell’avviso per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo: ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse solo apparente perché il giudice di merito aveva richiamato una consulenza tecnica d’ufficio parziale senza spiegare il percorso logico seguito né la debenza delle singole rimesse; ha ritenuto inoltre che, in materia di accertamenti bancari, dovessero essere considerati anche i costi, almeno in misura forfetaria, secondo l’evoluzione giurisprudenziale richiamata; infine ha ravvisato omessa pronuncia sulle questioni relative alle sanzioni e alla continuazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
Si applica solo agli accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività; non si estende agli accertamenti cd. a tavolino.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato a sostegno del principio del contraddittorio endoprocedimentale, ma nel caso concreto non comporta invalidità dell’atto per le imposte non armonizzate in assenza dei presupposti richiesti.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione legale di maggiori redditi; i versamenti sono presuntivamente imponibili e il contribuente deve fornire prova analitica della loro irrilevanza o della loro già avvenuta contabilizzazione.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina delle indagini bancarie opera anche in materia IVA secondo la stessa logica presuntiva richiamata dalla Corte.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente.
È violato quando la decisione si limita a un rinvio acritico a un elaborato peritale parziale senza rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’avviso, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specifica trascrizione dell’atto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’avviso, senza esame nel merito per inammissibilità della censura.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’avviso, senza esame nel merito per inammissibilità della censura.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente dedotte; l’omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di deduzione per le violazioni di legge prospettate nei motivi relativi al contraddittorio, alle indagini bancarie e alla motivazione dell’avviso.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, la presunzione legale di maggiori ricavi o compensi derivante dalle movimentazioni non giustificate opera secondo una distribuzione dell’onere della prova rigorosa: l’Amministrazione può valorizzare i dati bancari, mentre il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità di ciascuna operazione a poste già contabilizzate o fiscalmente irrilevanti.
- La presunzione legale sulle movimentazioni bancarie non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; tuttavia il giudice di merito deve verificare in modo puntuale la prova contraria offerta dal contribuente, con riferimento a ogni singola movimentazione.
- In materia di accertamenti bancari, il richiamo a una consulenza tecnica d’ufficio può integrare valida motivazione solo se l’elaborato consente di comprendere il percorso logico della decisione; se la consulenza è parziale o non spiega il risultato finale, la motivazione della sentenza può essere solo apparente.
- Quando l’accertamento si fonda su prelievi o versamenti bancari non giustificati, il giudice deve considerare anche l’eventuale incidenza dei costi, almeno in misura forfetaria, secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla Corte.
- L’inosservanza del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente determina invalidità dell’atto solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività; non si applica agli accertamenti a tavolino.
- Per i tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale richiede, per la rilevanza invalidante della sua violazione, che il contribuente indichi in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che la contestazione non sia meramente pretestuosa.
- La censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: è necessario riportare o localizzare con precisione il contenuto dell’atto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio di legittimità e comporta cassazione della sentenza nella parte in cui il giudice non si è espresso sulla questione.
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