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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia traeva origine da avvisi di accertamento notificati alla società per imposte dirette, IVA e sanzioni, relativamente ai periodi d’imposta 2012 e 2013, nonché ai soci per IRPEF sui corrispondenti redditi da partecipazione. L’Agenzia aveva ricostruito maggiori ricavi nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo, utilizzando anche lo studio di settore e correggendo dati relativi al personale, alle unità locali e agli elementi specifici dell’attività. Nel contraddittorio endoprocedimentale la società aveva dedotto una situazione di crisi, la riduzione del fatturato e del personale, la vendita in blocco di parte del magazzino a prezzo di costo e la cessione di un ramo d’azienda. L’Ufficio aveva parzialmente tenuto conto delle deduzioni, rideterminando la pretesa, ma aveva comunque emesso gli avvisi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti della società e dei soci, ritenendo insufficienti gli studi di settore a rappresentare la concreta situazione aziendale e valorizzando la crisi, la cessione del ramo d’azienda e lo scostamento inferiore al 30 per cento. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione, ritenendo regolare l’accertamento e insufficienti le prove offerte dai contribuenti per superare la rilevanza presuntiva dello studio di settore. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che il giudice d’appello non avrebbe esaminato le difese e la documentazione prodotta. Con il secondo hanno denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle deduzioni e negli elementi probatori relativi alla crisi aziendale, alla riduzione del fatturato e del personale e alla non normalità dell’attività. Con il terzo hanno dedotto la violazione dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che lo stato di crisi avrebbe escluso l’applicabilità dello studio di settore e che l’Ufficio avrebbe introdotto correzioni non previste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d’appello esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale della motivazione. Il giudice di merito aveva indicato l’assenza di specifiche contestazioni e di prove sufficienti a superare le gravi incongruenze, valorizzando anche il contraddittorio endoprocedimentale, i dati dell’Anagrafe tributaria e la parziale rideterminazione della pretesa da parte dell’Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché le deduzioni difensive e gli elementi istruttori non costituiscono fatti storici denunciabili ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, il fatto storico relativo alla sussistenza delle gravi incongruenze era stato espressamente valutato e la censura mirava a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che la loro gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dallo scostamento, ma si forma attraverso il contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Nel caso concreto il contraddittorio aveva consentito all’Amministrazione di considerare lo stato di crisi e gli altri elementi aziendali, rideterminando parzialmente la pretesa; inoltre, non esiste una regola che impedisca l’applicazione dello studio di settore in presenza di una crisi aziendale, quando lo strumento sia utilizzato nel quadro di un più ampio accertamento analitico-induttivo e siano presenti ulteriori elementi di riscontro. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di euro 2.400 in favore dell’Agenzia delle entrate e di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., essendo stata la decisione conforme alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione costituisce il quadro dell’accertamento analitico-induttivo nel quale è stato utilizzato lo studio di settore per la ricostruzione dei maggiori ricavi.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte richiama la disposizione con riferimento all’operato dell’Ufficio e alla valutazione degli elementi acquisiti nel procedimento.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993

    La sussistenza di gravi incongruenze consente la rideterminazione del reddito sulla base degli studi di settore, purché la presunzione si consolidi nel contraddittorio e alla luce delle concrete circostanze del caso.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla legittimità della ricostruzione del volume d’affari ai fini IVA; la censura è stata respinta unitamente alle altre doglianze sull’accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non comprende il mancato esame di deduzioni difensive, elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione apparente rileva come violazione costituzionalmente significativa solo quando l’anomalia motivazionale incide sull’esistenza stessa della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata in tema di requisiti motivazionali della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esporre concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, senza necessità di esaminare ogni singola allegazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta può fondare, secondo la disciplina richiamata dalla Corte, la condanna per responsabilità aggravata e abuso del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La parte ricorrente ha depositato memoria nell’ambito del procedimento camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le conseguenze economiche previste per la responsabilità aggravata, condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’accertamento tributario standardizzato fondato su parametri o studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici: lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard non determina di per sé gravità, precisione e concordanza della presunzione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è obbligatorio e costituisce il momento nel quale gli standard statistici devono essere adattati alla concreta realtà economica del soggetto accertato; la sua omissione determina la nullità dell’accertamento.
  • Nel contraddittorio il contribuente può provare senza limitazioni di mezzi e contenuto le condizioni che escludono l’applicabilità dello standard o le peculiarità dell’attività svolta nel periodo d’imposta. Il giudice tributario deve valutare sia l’applicabilità concreta dello standard, dimostrata dall’Amministrazione, sia la controprova del contribuente.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi a indicare lo scostamento dagli standard, ma deve dimostrare l’applicabilità concreta dello studio prescelto e spiegare le ragioni per cui le contestazioni del contribuente sono state disattese.
  • La presenza di una crisi aziendale, della riduzione del fatturato o del personale, della cessione di un ramo d’azienda o di beni non impedisce automaticamente l’applicazione dello studio di settore, se tali circostanze sono state valutate nel contraddittorio e lo studio è utilizzato nell’ambito di un più ampio accertamento analitico-induttivo corredato da ulteriori elementi di riscontro.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una nuova valutazione del quadro istruttorio, quando la motivazione sia comprensibile e non presenti le anomalie riconducibili alla mancanza assoluta, all’apparenza, all’inconciliabilità o all’incomprensibilità della motivazione.
  • Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., costituisce oggetto della censura soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono fatti storici le deduzioni difensive o gli elementi istruttori, né il loro mancato o non condiviso apprezzamento.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente ogni argomento o allegazione, essendo sufficiente che esponga in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti non espressamente esaminati possono ritenersi implicitamente disattesi.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. può integrare, secondo la valutazione legale tipica richiamata dalla Corte, un’ipotesi di abuso del processo e giustificare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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