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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25356/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di secondo livello, addetto a funzioni di direzione e responsabilità di struttura complessa, ha contestato la trattenuta operata dalla datrice di lavoro sulla retribuzione di giugno 2013, trattenuta disposta in esito alla valutazione di un parziale mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2012. La trattenuta era stata quantificata dall'azienda in relazione alle ore di presenza in servizio risultate inferiori alle 38 ore settimanali, applicando l'art. 10-bis del contratto collettivo integrativo del 28.6.2012. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 416 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la datrice non avrebbe contestato la sua allegazione di avere prestato servizio per un numero di ore ben superiore a 38 settimanali; 2) violazione delle disposizioni del CCNL dirigenza medica e del d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che dell'art. 36 Cost., assumendo la nullità dell'art. 10-bis del CCI perché lesivo dell'intangibilità della retribuzione tabellare fissa e idoneo a incidere solo sulla retribuzione di risultato; 3) violazione degli artt. 14 e 15 del CCNL Sanità 3.11.2005, contestando che anche i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa fossero vincolati all'orario minimo di 38 ore settimanali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto il primo infondato perché l'allegazione del ricorrente sulla propria intensa attività lavorativa era generica e, quindi, non imponeva una specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; in ogni caso il motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano stati riportati in modo adeguato gli atti processuali rilevanti e non risultava depositata la memoria di costituzione della controparte. Ha respinto il secondo motivo ritenendo corretta l'interpretazione della clausola collettiva: il richiamo alla retribuzione oraria era solo criterio di quantificazione della trattenuta, da applicare comunque alla retribuzione di risultato, con funzione di salvaguardia per il dirigente che raggiunga solo parzialmente gli obiettivi ma rispetti l'orario minimo di presenza; la norma è stata ritenuta compatibile con l'interpretazione sistematica del contratto. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la questione sull'orario minimo non era decisiva, perché la riduzione di retribuzione derivava dal mancato raggiungimento degli obiettivi; comunque, l'art. 14 del CCNL vale per tutti i dirigenti, mentre l'art. 15 disciplina in via speciale le modalità di articolazione del tempo di lavoro dei dirigenti di struttura complessa, senza escludere l'orario minimo generale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 416 c.p.c.

    invocato come parametro della censura sulla mancata contestazione delle allegazioni di parte ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    l'onere di specifica contestazione del convenuto sorge solo a fronte di allegazioni chiare e articolate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non riporta specificamente il contenuto degli atti rilevanti per verificare la dedotta non contestazione

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'omesso deposito dell'atto processuale richiamato impedisce il controllo di legittimità sul fatto processuale

  • art. 1367 c.c.

    il contratto e le clausole collettive devono essere interpretati, nel dubbio, nel senso in cui possano produrre qualche effetto anziché nessuno

  • art. 29 CCNL Dirigenza Medica 2002/2005

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di intangibilità della retribuzione tabellare

  • art. 30 CCNL Dirigenza Medica 2002/2005

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di intangibilità della retribuzione tabellare

  • art. 4 CCNL Dirigenza Medica 2002/2005

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di intangibilità della retribuzione tabellare

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di nullità della clausola collettiva

  • art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di nullità della clausola collettiva

  • art. 54 d.lgs. n. 150 del 2009

    richiamato come norma modificativa del d.lgs. n. 165 del 2001

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere la non comprimibilità della retribuzione tabellare fissa

  • artt. 14 e 15 CCNL Sanità 3.11.2005

    l'art. 14 ha portata generale per tutti i dirigenti; l'art. 15 disciplina in modo speciale solo le modalità di articolazione del tempo di lavoro dei dirigenti di struttura complessa, senza escludere l'orario minimo generale

  • art. 10-bis CCI 28.6.2012

    prevede una trattenuta proporzionata al deficit orario quando al mancato raggiungimento degli obiettivi si accompagni una presenza inferiore all'orario minimo

Massime di principio

  • L'onere di contestazione specifica della controparte sorge solo rispetto ad allegazioni non generiche e chiaramente articolate; una deduzione vaga o apodittica non impone una contestazione puntuale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata sulla mancata contestazione di un fatto deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti difensivi rilevanti e richiamare gli atti stessi nei modi prescritti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In sede di interpretazione del contratto collettivo, la clausola va letta in modo sistematico e nel senso che le attribuisca un effetto utile; se la riduzione economica è ancorata al mancato raggiungimento degli obiettivi, il riferimento all'orario può operare solo come criterio di quantificazione della trattenuta e non necessariamente come presupposto autonomo della decurtazione.
  • Le disposizioni generali sull'orario dei dirigenti si applicano anche ai dirigenti con incarichi apicali, salvo che la clausola speciale esprima in modo chiaro una deroga; la disciplina speciale sulle modalità di articolazione del tempo di lavoro non esclude, di per sé, il minimo orario generale.
  • La legittimità di una decurtazione retributiva va valutata considerando la concreta funzione della clausola collettiva nel complesso del sistema contrattuale, distinguendo tra base retributiva incisa e criterio tecnico di calcolo della riduzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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