Cassazione Civile, Ordinanza n. 25340/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
Due pensionati di vecchiaia anticipata chiedevano la riliquidazione della quota reddituale della pensione applicando il principio del pro rata e calcolando la prestazione sulla media dei quindici redditi dichiarati anteriormente alla maturazione del diritto, anziché sulla base degli ultimi venticinque redditi dichiarati prima del 1 gennaio 2004, come previsto dalla modifica regolamentare della Cassa introdotta nel 2004. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ultimo periodo, come interpretato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, e della giurisprudenza di legittimità richiamata, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di considerare il principio del pro rata e che la modifica regolamentare non potesse incidere sulle pensioni già maturate o comunque sulle posizioni già consolidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi riuniti. Ha ritenuto che, per le pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 2007, debba applicarsi la disciplina introdotta dalla L. n. 296 del 2006, che ha reso più flessibile il principio del pro rata, imponendo di tenere conto anche dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni. Ha inoltre affermato che il potere regolamentare delle casse privatizzate non ha natura di regolamento di delegificazione idoneo a derogare a norme primarie, ma che la legge del 2006 ha legittimamente introdotto la nuova disciplina; il comma interpretativo del 2013 non sana retroattivamente delibere anteriori, ma conferma la disciplina applicabile alle delibere successive al 1 gennaio 2007. La Corte ha escluso altresì dubbi di legittimità costituzionale e ha osservato che il diritto a pensione matura solo con il perfezionamento dei presupposti e con la presentazione della domanda. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2
regolamenti di delegificazione
indica un modello generale di regolamenti destinati a sostituire disposizioni legislative preesistenti; la deroga a tale schema da parte della legge ordinaria è di stretta interpretazione.
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 4
riconosce alle casse privatizzate un potere regolamentare finalizzato ad assicurare equilibrio di bilancio e stabilità della gestione, ma non tale da attribuire regolamenti di delegificazione capaci di derogare a norme primarie.
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 2, comma 2
richiamato insieme alle altre disposizioni del decreto per fondare il potere regolamentare delle casse nei limiti della fonte primaria.
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2
richiamato insieme alle altre disposizioni del decreto per fondare il potere regolamentare delle casse nei limiti della fonte primaria.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12
costituisce la norma primaria centrale; nella formulazione originaria impone il rispetto del principio del pro rata e ha natura imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle casse privatizzate.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763
ha modificato la disciplina, rendendo il pro rata meno rigido e imponendo alle casse di tenere presente il principio dei pro rata insieme ai criteri di gradualità ed equità fra generazioni, con applicazione dal 1 gennaio 2007.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 768
richiamato quale parametro interpretativo della disciplina successiva, ma non tale da rendere retroattivamente legittime delibere anteriori in contrasto con la normativa vigente al tempo.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488
è norma interpretativa che conferma l’ambito applicativo della disciplina del 2006 per le delibere successive, senza incidere sul primo regime del pro rata originario applicabile alle pensioni maturate prima del 1 gennaio 2007.
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza e aventi contenuto analogo.
richiamato per il procedimento camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo si interrompe prima della completa statuizione.
Massime di principio
- Le casse professionali privatizzate possono esercitare poteri regolamentari solo entro i limiti della fonte primaria: il regolamento interno non può derogare a norme di legge imperative, salvo espressa autorizzazione legislativa.
- Il principio del pro rata, nella disciplina delle casse privatizzate, opera come garanzia generale delle anzianità già maturate rispetto a modifiche peggiorative dei criteri di calcolo della pensione; tuttavia il legislatore può renderlo meno rigido introducendo criteri di gradualità ed equità intergenerazionale per il futuro.
- Le modifiche peggiorative introdotte dalla legge del 2006 si applicano alle prestazioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 2007; le delibere antecedenti devono essere valutate secondo la disciplina vigente al momento della loro adozione e non possono essere sanate retroattivamente da norme successive, salvo chiaro effetto interpretativo nei limiti indicati dalla legge.
- Il diritto a pensione matura quando, oltre ai requisiti contributivi e giuridici, sia presentata la domanda di pensionamento; la sola maturazione dell’anzianità minima non basta a cristallizzare il regime più favorevole.
- Le censure di illegittimità costituzionale su misure di contenimento della spesa pensionistica non sono fondate se la disciplina rispetta ragionevolezza, gradualità e il bilanciamento con le esigenze di equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
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