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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25333/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (iscritto cassa)

La controversia

La lite riguarda la riliquidazione della pensione di vecchiaia di un iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti, con decorrenza dal 1 maggio 2006, applicando il regolamento previdenziale anteriore alle modifiche introdotte nel 2004 e computando, ai fini dell’anzianità contributiva, anche i periodi 1988-1993 nei quali la contribuzione risultava versata in misura inferiore a quella dovuta. La Corte d’appello aveva confermato la decisione favorevole al pensionato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio del pro rata ex art. 3, comma 12, L. 335/1995 e delle norme regolamentari, sostenendo che la modifica del 2004 non violasse quel principio; con il secondo ha dedotto che, in base al regolamento, il mancato o parziale versamento della contribuzione non consente di maturare la corrispondente anzianità contributiva, per cui la pensione non avrebbe dovuto essere liquidata includendo quei periodi. Il pensionato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Cassa. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le modifiche peggiorative introdotte dal regolamento del 2004 incidono solo sulle pensioni decorrenti dopo il 1 gennaio 2007, in continuità con la propria giurisprudenza consolidata sul principio del pro rata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, poiché nella legge istitutiva della Cassa non esiste una previsione che renda inefficaci ai fini pensionistici gli anni in cui i contributi siano stati versati solo parzialmente, anche tali anni concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno considerati nel calcolo della pensione di vecchiaia. Il ricorso incidentale, essendo espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    il principio del pro rata limita l’efficacia delle modifiche peggiorative dei regolamenti previdenziali: nel caso di specie le nuove regole sul calcolo della pensione operano solo per i trattamenti con decorrenza successiva al 1 gennaio 2007, secondo l’interpretazione consolidata richiamata dalla Corte.

  • d.lgs. n. 509/1994

    richiamato quale quadro normativo di riferimento della Cassa previdenziale privatizzata.

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disciplina del computo dell’anzianità contributiva.

  • artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    le modifiche regolamentari peggiorative non possono incidere retroattivamente sulle pensioni già maturate o decorrenti prima del limite temporale individuato dalla giurisprudenza; inoltre il mancato o parziale versamento non elimina, in assenza di una base legale espressa, la rilevanza previdenziale dell’anno contributivo.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 2115 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contribuzione previdenziale, ma non ritenuto ostativo al computo degli anni con contribuzione insufficiente in assenza di una norma espressa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • L. n. 100/1963

    indicata come legge istitutiva e regolatrice della Cassa, dalla quale la Corte desume l’assenza di una norma che escluda l’efficacia previdenziale degli anni con contribuzione inferiore al dovuto.

  • L. n. 21/1986

    richiamata come modifica e integrazione della legge istitutiva della Cassa.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato per il contesto normativo relativo al principio del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato come norma interpretativa del regime del pro rata.

Massime di principio

  • Nel sistema delle casse previdenziali professionali privatizzate, le modifiche regolamentari peggiorative dei criteri di calcolo della pensione non possono operare retroattivamente rispetto ai trattamenti con decorrenza anteriore al limite temporale individuato dalla giurisprudenza, in applicazione del principio del pro rata.
  • In mancanza di una disposizione di legge espressa che lo preveda, il mancato o parziale versamento dei contributi non esclude la maturazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici; gli anni interessati vanno comunque computati nel calcolo della pensione di vecchiaia.
  • Il regolamento di una cassa previdenziale non può introdurre, per via interpretativa o regolamentare, requisiti di accesso o criteri peggiorativi del trattamento pensionistico in contrasto con il quadro legale e con il principio del pro rata.
  • Quando il ricorso incidentale è espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quest’ultimo determina l’assorbimento del primo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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