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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25353/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto della cassa previdenziale privatizzata di applicare a un proprio iscritto lo sgravio contributivo del 60% previsto per chi operava nelle aree colpite da eventi sismici, con riferimento alla disciplina emergenziale di cui all'art. 6, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009. La Corte d'appello, in riforma del primo grado solo in parte, aveva riconosciuto il diritto del professionista al beneficio e dichiarato altresì la prescrizione del credito della cassa limitatamente all'anno 2001. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della motivazione per asserita motivazione apparente o inesistente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; (2) violazione della disciplina sullo sgravio contributivo, per essere la cassa estranea al perimetro normativo dei benefici; (3) violazione delle norme che attribuiscono all'autonomia regolamentare della cassa la disciplina di iscrizione e contribuzione, anche in funzione dell'equilibrio di bilancio e dell'assenza di finanziamenti pubblici; (4) violazione dei principi sull'autodichia degli enti previdenziali privatizzati; (5) violazione della normativa sull'equilibrio di bilancio delle casse privatizzate. La ricorrente sosteneva, in sostanza, di non essere tenuta ad applicare la disciplina emergenziale perché ente privatizzato e perché il beneficio avrebbe inciso sul proprio equilibrio economico-finanziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza d'appello, pur redatta per relationem, perché il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato consentiva di comprendere la ratio decidendi. Nel merito ha confermato che la disciplina emergenziale post-sisma costituisce norma speciale derogatoria rispetto al d.lgs. n. 509/1994 e si applica anche alle casse previdenziali privatizzate, poiché il beneficio è collegato al solo requisito soggettivo della localizzazione del beneficiario nei territori colpiti dal sisma e non alla natura pubblica o privata dell'ente previdenziale destinatario. Ha inoltre escluso che fosse decisivo il richiamo all'autonomia regolamentare o all'equilibrio di bilancio della cassa, rilevando che la legge emergenziale ha inteso addossare alla fiscalità generale parte della contribuzione e che non risultava allegato alcun provvedimento della cassa idoneo a disciplinare diversamente la materia. È stata disposta altresì la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.

    La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-argomentativo del giudice.

  • art. 111 Cost.

    La censura di motivazione inesistente non è accolta perché la decisione d'appello contiene un apparato motivazionale comprensibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate secondo i vizi denunciati, ma ritenute infondate.

  • art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009

    La disciplina emergenziale riconosce lo sgravio contributivo ai soggetti operanti nelle aree del cratere sismico, senza distinguere tra enti previdenziali pubblici e privatizzati.

  • art. 3 del d.l. n. 162/2008 conv. in l. n. 249/2008

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere l'applicazione della normativa emergenziale al caso concreto.

  • art. 6 del d.l. n. 263/2006 conv. in l. n. 290/2006

    Richiamato nel ricorso quale base della disciplina invocata, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1, d.lgs. n. 509/1994

    La norma sul regime privatizzato e sul divieto di finanziamenti pubblici è derogata dalla legislazione emergenziale post-sisma, nei limiti degli sgravi contributivi.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di autodichia degli enti previdenziali privatizzati, ma non decisivo per escludere il beneficio.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Richiamato in relazione all'equilibrio di bilancio delle casse, ma non ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 38 Cost.

    L'attività delle casse previdenziali privatizzate, pur esercitata in forma privatistica, resta funzione di pubblico servizio da svolgersi secondo i principi costituzionali di previdenza.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è validamente censurabile solo se non consente di comprendere la ratio decidendi; è invece sufficiente quando il rinvio a un precedente o ad altra decisione chiarisce i punti decisivi della controversia.
  • La disciplina emergenziale introdotta per eventi sismici, quando collega il beneficio a requisiti soggettivi e territoriali del beneficiario, si applica anche agli enti previdenziali privatizzati se la norma non distingue tra soggetti pubblici e privati destinatari della contribuzione agevolata.
  • Le norme speciali successive possono derogare al regime generale degli enti previdenziali privatizzati, compresi i limiti ai finanziamenti pubblici e i profili di autonomia regolamentare, quando la finalità della legge è di porre a carico della fiscalità generale parte degli oneri contributivi.
  • L'autonomia regolamentare e l'esigenza di equilibrio di bilancio di una cassa previdenziale privatizzata non consentono di sottrarsi all'applicazione di una disciplina legislativa speciale, in assenza di un diverso assetto normativo o di un provvedimento interno compatibile con la legge.
  • Ai fini dell'applicazione di sgravi o agevolazioni contributive, il dato decisivo è il perimetro oggettivo e soggettivo fissato dalla legge, non la natura giuridica dell'ente previdenziale che riceve i versamenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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