Cassazione Civile, Ordinanza n. 25351/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un geometra di ottenere lo sgravio contributivo nella misura del 60% previsto per chi operava nelle aree colpite dal sisma, con riferimento alla disciplina emergenziale di cui all'art. 6, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009. I giudici di merito avevano riconosciuto il beneficio anche nei confronti della cassa previdenziale privatizzata dei geometri, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente o inesistente della sentenza d'appello, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (2) violazione della normativa sugli sgravi per l'area del cratere, per estraneità della cassa alla disciplina; (3) violazione delle norme che devolvono all'autonomia regolamentare della cassa i requisiti di iscrizione e gli obblighi contributivi, in funzione dell'equilibrio di bilancio; (4) violazione dei principi sull'autodichia degli enti previdenziali privatizzati; (5) violazione della disciplina dell'equilibrio di bilancio delle casse privatizzate ex art. 3, comma 12, l. n. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem della sentenza d'appello, valorizzando il richiamo alla giurisprudenza amministrativa che qualifica gli enti previdenziali privatizzati come amministrazioni pubbliche quanto alla funzione svolta. Ha poi affermato che la normativa emergenziale successiva agli eventi sismici costituisce disciplina speciale derogatoria rispetto al d.lgs. n. 509 del 1994 e non distingue tra enti previdenziali pubblici e privatizzati, collegando il beneficio al solo requisito territoriale della residenza/sede nei comuni colpiti. Ha quindi escluso che la cassa potesse sottrarsi all'applicazione dello sgravio invocando la propria natura privatizzata o l'esigenza di equilibrio di bilancio. Conseguentemente, il geometra ha conservato il diritto al beneficio e la cassa è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come base dei motivi di violazione di legge proposti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come base del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009
Norma emergenziale ritenuta applicabile anche agli iscritti a enti previdenziali privatizzati, senza distinzione in base alla natura pubblica o privata dell'ente.
art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009
Richiamato con la disciplina dello sgravio contributivo per chi operava nelle aree del cratere sismico.
art. 3 del d.l. n. 162/2008 conv. in l. n. 249/2008
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere il beneficio.
art. 6 del d.l. n. 263/2006 conv. in l. n. 290/2006
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole.
art. 1 del d.lgs. n. 509/1994
La Corte osserva che la normativa emergenziale ha derogato al divieto di finanziamenti pubblici, diretti e indiretti, per gli enti privatizzati.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'autodichia, ma non ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina emergenziale.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato per affermare che il divieto di finanziamenti pubblici è stato derogato dalla disciplina emergenziale post-sisma.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Invocato per sostenere il vincolo di equilibrio di bilancio delle casse privatizzate, ma non ritenuto dirimente rispetto alla norma speciale agevolativa.
art. 38 Cost.
Richiamato per affermare la natura di pubblico servizio dell'attività previdenziale, anche se esercitata da ente privatizzato.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il richiamo esterno consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e di delimitare con chiarezza l'oggetto della decisione.
- Una disciplina emergenziale speciale può derogare alla disciplina ordinaria degli enti previdenziali privatizzati e prevale su limiti generali incompatibili, se il legislatore non distingue espressamente tra enti pubblici e privati.
- Il diritto allo sgravio contributivo previsto per le zone colpite da eventi sismici deve essere riconosciuto in base ai requisiti soggettivi e territoriali fissati dalla norma speciale, non potendo essere escluso per la sola natura privatizzata dell'ente previdenziale incaricato della riscossione.
- L'autonomia regolamentare e l'esigenza di equilibrio di bilancio di una cassa privatizzata non consentono di disapplicare una norma imperativa speciale che imponga agevolazioni contributive ai propri iscritti.
- Nell'attività previdenziale svolta in regime privatizzato permane un nucleo di funzione di pubblico servizio, che impone l'applicazione dei principi costituzionali di tutela previdenziale.
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