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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25330/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1 aprile 2006 spettante a un ex iscritto alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali. In origine il pensionato aveva chiesto la rideterminazione della quota A della pensione, sostenendo che le modifiche regolamentari introdotte nel 2002, 2003 e 2003 avessero inciso illegittimamente sul metodo di calcolo in violazione del principio del pro rata, oltre che per l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione. Dopo un primo rigetto in appello, la precedente sentenza di cassazione aveva accolto il ricorso del pensionato, cassato la decisione e rinviato alla Corte d'appello di Milano, enunciando il principio secondo cui la quota retributiva doveva essere calcolata secondo la disciplina previgente, con media dei 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco dei 20 anni di contribuzione anteriori al maturare del diritto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Milano ha condannato la Cassa a corrispondere la pensione quantificata in euro 79.216,03 annui lordi, detratto quanto già pagato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come interpretato dalle Sezioni Unite, sostenendo che la base di calcolo della quota A dovesse tener conto solo dei redditi anteriori al 31 dicembre 2003 e non, in modo più ampio, degli ultimi redditi anteriori al pensionamento; (2) violazione della stessa norma in relazione al coefficiente di neutralizzazione, deducendo che tale coefficiente fosse legittimo e dovesse essere applicato. Il pensionato ha resistito con controricorso. La Cassa ha inoltre contestato che la Corte di rinvio si fosse acriticamente uniformata alla c.t.u. sui conteggi e ha chiesto altresì la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. del controricorrente, richiesta respinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la precedente sentenza rescindente aveva già deciso sul punto della base di calcolo e, soprattutto, aveva incluso il tema del coefficiente di neutralizzazione tra le questioni accolte, con conseguente vincolo per il giudice di rinvio e preclusione a rimettere in discussione tali profili. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, quando la cassazione abbia accolto il ricorso per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. Infine, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    La disposizione, come già interpretata nella sentenza rescindente, impone l'applicazione del criterio del pro rata e del più favorevole metodo di calcolo della quota retributiva della pensione secondo la normativa previgente alle modifiche regolamentari richiamate; nel giudizio di rinvio non può essere riletta in senso diverso da quello già fissato dalla Cassazione.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato solo come parametro evocato nei motivi originari sulla riserva di legge, ma non oggetto della decisione odierna.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna equitativa per responsabilità aggravata ha natura sanzionatoria e officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine indicato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del raddoppio/contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione questioni già definite dalla sentenza rescindente, né reinterpretarne il contenuto in modo incompatibile con il dictum.
  • Quando la Cassazione ha già accolto un motivo relativo a una specifica modalità di calcolo di una prestazione previdenziale, il giudice di rinvio deve applicare esattamente il criterio indicato, senza sostituirlo con diversi parametri di computo.
  • La questione del coefficiente di neutralizzazione, se già compresa nel perimetro decisorio della sentenza rescindente, non è più suscettibile di autonoma revisione nel successivo giudizio di rinvio.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente; non è sufficiente la mera infondatezza della tesi difensiva o della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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