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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25337/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto la riliquidazione della pensione sostenendo che il trattamento dovesse essere calcolato, per la quota successiva al 2003, sulla media dei quindici redditi dichiarati negli anni anteriori al pensionamento, e non secondo il regolamento della Cassa del 2004 che, per le pensioni decorrenti dall'1.1.2009, assumeva la media dei venticinque redditi dichiarati nel periodo precedente al 1.1.2004. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare Cass. S.U. n. 18136/2015 senza affrontare la questione del momento da cui computare a ritroso i redditi; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, se interpretati come copertura normativa primaria per i regolamenti degli enti previdenziali privatizzati, con conseguente erronea applicazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; (3) contrasto tra il regolamento della Cassa e l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, perché al momento dell'introduzione delle modifiche non sarebbe ancora stato redatto il bilancio tecnico; (4) omesso esame della legittimità delle norme regolamentari alla luce del testo dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 vigente prima delle modifiche del 2006 e del 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo, il secondo e il quarto motivo, affermando la continuità con la giurisprudenza di legittimità già consolidata secondo cui il regolamento della Cassa, che ha gradualmente modificato il sistema di calcolo della pensione, non viola i parametri normativi primari perché coerente con l'esigenza di equilibrio di bilancio e con la disciplina dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come riformulato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e chiarito dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013. Ha poi dichiarato inammissibile per novità il terzo motivo, poiché la questione del mancato bilancio tecnico non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato indicato se e come fosse stata proposta nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    gli enti previdenziali privatizzati possono adottare provvedimenti di modifica dei regimi pensionistici necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario; il principio del pro rata va considerato ma non applicato in modo assoluto, nel rispetto di gradualità ed equità tra generazioni.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    ha riformulato la disciplina, imponendo di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario e salvando gli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    ha contenuto chiarificatore della disciplina e conferma la legittimità ed efficacia dei regolamenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I regolamenti degli enti previdenziali privatizzati che incidono sul calcolo delle pensioni sono legittimi se funzionali a preservare l'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.
  • Il principio del pro rata non ha natura assoluta nelle riforme dei trattamenti pensionistici degli enti privatizzati: deve essere solo considerato, insieme ai criteri di gradualità ed equità intergenerazionale.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando la questione è stata comunque superata dalla corretta applicazione del diritto vivente consolidato sulla materia.
  • Una questione non affrontata dalla sentenza impugnata è inammissibile per novità se la parte non indica specificamente di averla già dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Le modifiche regolamentari adottate in attuazione della disciplina previdenziale privatizzata non sono illegittime per il solo fatto di incidere su aspettative pensionistiche maturate, ove siano giustificate dall'obiettivo di equilibrio tecnico-finanziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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