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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28096/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a redditi da pensione non dichiarati per l’anno d’imposta 2006, dapprima impugnato con esito favorevole in primo grado e poi accolto in appello dall’Amministrazione. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, la contribuente aveva chiesto la sospensione ex art. 373 c.p.c.; nel frattempo le era stata notificata una cartella di pagamento riferita al medesimo avviso di accertamento. La contribuente impugnava la cartella deducendo, da un lato, che la sopravvenuta sospensione dell’esecutività della sentenza avrebbe dovuto impedire o travolgere l’iscrizione a ruolo e, dall’altro, che la cartella fosse carente di motivazione perché non indicava i criteri di calcolo degli interessi. La CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo non necessaria l’indicazione dei criteri di computo degli interessi. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 373 c.p.c. in relazione all’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR considerato la sospensione dell’esecuzione della sentenza; 2) violazione dell’art. 360, comma 5, c.p.c. e dell’art. 7 della L. n. 212/2000, per insufficiente motivazione della cartella e mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione dell’esecuzione della sentenza produce solo un arresto temporaneo della procedura esecutiva e non incide retroattivamente sugli atti esecutivi già compiuti né sul titolo esecutivo sub iudice; la cartella, emessa a seguito di avviso di accertamento, mantiene natura assimilabile ad atto di precetto e non è nulla per il solo fatto della successiva sospensione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cartella è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati dopo un precedente atto già determinativo del debito e dei relativi interessi, se richiama l’atto precedente e quantifica gli ulteriori accessori; l’indicazione analitica dei singoli saggi e delle modalità di calcolo non è necessaria. Poiché gli intimati non si sono costituiti, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell’esecuzione della sentenza comporta soltanto un arresto temporaneo della procedura esecutiva e non travolge gli atti esecutivi già compiuti.

  • art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’esecuzione nel processo tributario, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità della cartella nel caso concreto.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    Invocato come vizio motivazionale; la Corte non lo ha ritenuto integrato alla luce del principio di diritto sulla sufficienza della motivazione della cartella.

  • art. 7 della L. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può essere assolto, per gli interessi maturati su un debito già determinato, mediante richiamo dell’atto presupposto e indicazione dell’importo degli ulteriori accessori.

  • art. 3 della L. n. 241/1990

    Concorre a fondare l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; nel caso di cartella consequenziale, non richiede la specificazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sospensione dell’esecuzione di una sentenza ha efficacia solo prospettica e non elimina né rende nulli gli atti esecutivi già compiuti prima della sospensione.
  • Quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo già determinativo del debito e degli interessi, la motivazione è sufficiente se richiama l’atto presupposto e quantifica gli accessori maturati successivamente; non è necessaria l’indicazione analitica dei singoli criteri di calcolo degli interessi.
  • La cartella emessa in esecuzione di un avviso di accertamento già definito quanto al quantum assume funzione esecutiva assimilabile a un atto di precetto, sicché la sua validità non dipende dalla sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo.
  • L’obbligo di motivazione degli atti della riscossione va commisurato alla funzione dell’atto e al contenuto già noto o determinato dal precedente provvedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivo
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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