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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28046/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso. La controversia originaria riguardava due avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP per l'anno 2000: il primo era stato annullato in autotutela, il secondo era stato impugnato perché ritenuto infondato sia quanto all'assunto omesso invio della dichiarazione IVA, sia quanto alla debenza dell'IRAP per difetto di autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto i ricorsi, la CTR del Lazio aveva parzialmente riformato, e la Cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente. Nel ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più profili, un preteso errore di fatto della precedente ordinanza di legittimità: ha contestato la ricostruzione dei fatti in tema di sanatoria della costituzione del convenuto e regolarità della notifica dell'appello; ha lamentato che la Corte avrebbe trascurato la concreta rilevanza della documentazione prodotta con l'appello; ha censurato il richiamo alla proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. 289/2002 e la sua applicazione alle sanzioni; ha sostenuto che la dichiarazione IVA non fosse omessa perché spedita per posta e che la Corte non avrebbe valutato correttamente la natura e la misura della sanzione; infine ha criticato la statuizione di inammissibilità di alcune eccezioni formulate in memoria, sostenendo che non fossero nuove o che fossero rilevabili d'ufficio, anche alla luce di ius superveniens e della sentenza della Corte costituzionale n. 35/2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto che nessuno dei profili dedotti integrasse un errore di fatto revocatorio, perché si trattava in parte di censure dirette contro valutazioni in diritto o apprezzamenti tipici del giudizio di legittimità, e in parte di questioni già esaminate o comunque attinenti ad accertamenti svolti nei gradi di merito. In particolare, ha affermato che la notifica dell'appello eseguita presso un luogo con astratto collegamento con il destinatario era nulla e non inesistente, con sanatoria per costituzione; che sulla documentazione dell'appello non emergeva alcun errore percettivo; che la proroga biennale di cui alla L. 289/2002 era applicabile anche all'IVA e non veniva travolta dalla disapplicazione delle norme sul condono IVA; che la dichiarazione era stata inviata in forma cartacea e non telematica, sicché doveva reputarsi omessa; che le ulteriori eccezioni formulate in memoria erano state correttamente considerate in parte ripetitive e in parte nuove o prive di specificità. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata costituzione dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione, oggettivamente rilevabile, decisivo e non attinente a questioni controverse o a valutazioni di diritto.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di appello tributario occorre la presenza degli elementi prescritti dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali elementi fossero comunque soddisfatti anche per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.

  • L. n. 289/2002, art. 10

    La proroga biennale dei termini di accertamento è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti relativi all'IVA, senza essere vanificata dalla disapplicazione delle norme interne sul condono IVA.

  • d.lgs. n. 46/1997, art. 8, comma 1

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della dichiarazione inviata, ma la Corte ha ribadito che la presentazione valida, ai fini del rispetto del termine, richiede l'invio telematico per i soggetti obbligati.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediatamente riscontrabile dagli atti e non può essere utilizzato per sindacare valutazioni giuridiche o apprezzamenti del giudice di legittimità.
  • Perché vi sia errore revocatorio, il fatto erroneamente percepito non deve avere costituito oggetto di un punto controverso deciso dalla Corte, e deve risultare decisivo ai fini dell'esito.
  • La notificazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto, ma con un astratto collegamento al destinatario, integra una nullità e non una inesistenza; la nullità si sana con effetto ex tunc per costituzione del destinatario o per rinnovazione dell'atto.
  • Nel giudizio di legittimità, non sono deducibili con revocazione le doglianze che investono la correttezza della valutazione in diritto compiuta dalla Corte sulla base degli atti esaminabili nel giudizio stesso.
  • La disapplicazione delle norme interne sul condono IVA non travolge automaticamente la proroga dei termini di accertamento prevista dalla normativa speciale, quando tale proroga sia funzionale a consentire all'Amministrazione il recupero e il controllo dei tributi.
  • Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica, la dichiarazione fiscale non può considerarsi validamente presentata se inviata con modalità cartacea o tramite raccomandata.
  • Le eccezioni formulate in memoria in sede di legittimità possono essere dichiarate inammissibili se sono nuove, meramente ripetitive o prive di specificità; tale valutazione non integra errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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