Cassazione Civile, Ordinanza n. 28043/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di divisione di beni ereditari proposta da una figlia naturale del de cuius, il quale aveva lasciato un testamento pubblico anteriore al riconoscimento giudiziale della paternità della stessa attrice. La convenuta originaria, divenuta poi resistente tramite successione processuale, ha opposto il testamento chiedendo che la successione fosse regolata secondo quelle disposizioni. In corso di causa l'attrice ha chiesto la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 687 c.c. e ha anche proposto querela di falso contro la scheda testamentaria. I giudici di merito hanno ritenuto revocato il testamento per sopravvenienza di figli e hanno proceduto alla divisione dell'asse, con statuizioni anche sui frutti, sulle quote e sulle spese. In cassazione la ricorrente incidentale ha dedotto anzitutto l'erronea mancata declaratoria di estinzione del giudizio per omessa/ritardata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari testamentari, sostenendo la perentorietà del termine e l'inapplicabilità della proroga; ha poi censurato l'applicazione dell'art. 687 c.c., assumendo che tale revocazione non operi quando il testatore avesse già figli noti al momento del testamento. La ricorrente principale ha invece impugnato la sentenza di appello per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo sulla definitività di alcune somme, per vizi motivazionali e violazione delle norme sulla divisione e sulla stima della massa ereditaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale sulla estinzione del giudizio, ritenendo che la mancata tempestiva eccezione di estinzione precludesse la declaratoria e che, in presenza di litisconsorzio necessario, l'integrazione tardiva del contraddittorio avesse comunque consentito la prosecuzione del processo. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che l'art. 687 c.c. non si applica quando il testatore, al momento del testamento, avesse già figli noti, sicché non è revocabile per la sopravvenienza di un ulteriore figlio o del successivo riconoscimento di un figlio già esistente ma non ancora accertato in giudizio. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la validità ed il contenuto del testamento e, se del caso, le ulteriori contestazioni assorbite, incluse quelle sulla falsità della scheda. I motivi del ricorso principale e gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili nei limiti indicati dalla Corte.
Norme richiamate
l'ordine di integrazione del contraddittorio è necessario nei casi di litisconsorzio necessario; il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari affinché la sentenza sia validamente pronunciabile.
la Corte rileva che la disciplina richiamata non può essere utilizzata in modo da sovvertire la natura perentoria del termine per integrare il contraddittorio nella fattispecie esaminata, ma, nel caso concreto, la questione è risolta in base alla mancata tempestiva eccezione e alla successiva integrazione del contraddittorio.
l'estinzione del processo deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nel medesimo grado in cui si è verificato il fatto estintivo e prima di ogni altra difesa; in difetto non può essere dichiarata, salvo le diverse ipotesi in cui manchi la possibilità di prosecuzione per difetto di parte necessaria.
la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli opera solo nell'ipotesi in cui il testatore non avesse figli o ignorasse di averli; non si estende al caso in cui, al momento della redazione della scheda, vi fossero già figli noti.
la norma è richiamata dalla parte ricorrente incidentale come conseguenza dell'assunto errore sull'art. 687 c.c., ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel dispositivo perché accoglie il motivo limitatamente all'erronea revocazione del testamento.
richiamato dal ricorso principale per dedurre un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma i relativi motivi sono stati assorbiti o non accolti alla luce della cassazione disposta sul motivo incidentale accolto.
richiamati nei motivi ulteriori sulle quote di legittima e sulla divisione, ma la Corte li dichiara assorbiti dovendo il giudice del rinvio riesaminare prima la validità e il contenuto del testamento.
richiamato nei motivi ulteriori connessi alla reintegrazione dei legittimari; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto dell'assorbimento.
richiamato per contestare i criteri di formazione delle porzioni divisionali, ma i motivi restano assorbiti.
richiamato per contestare l'assegnazione delle quote e il criterio del sorteggio, ma il tema è assorbito dal rinvio.
art. 24 Cost.
richiamato per denunciare una lesione del contraddittorio, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte a far valere la nullità derivante dalla mancata comunicazione di un rinvio a terzi.
richiamati in relazione al principio del contraddittorio e alla mancata comunicazione dei rinvii di udienza; la Corte osserva che il vizio, se esistente, doveva essere dedotto dai soggetti direttamente pregiudicati.
richiamato per affermare che le nullità processuali connesse alla mancata comunicazione di atti o rinvii devono essere fatte valere nei termini di impugnazione dalla parte che ne sia destinataria.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui si impugna la validità dell'intera scheda testamentaria, il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie e anche dei potenziali eredi legittimi, perché la decisione deve essere unica e inscindibile per tutti i soggetti interessati.
- L'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, quando non sia rilevabile automaticamente nelle forme rigorosamente previste, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nel medesimo grado e prima di ogni altra difesa; altrimenti resta preclusa.
- Se, nonostante l'ordine di integrazione del contraddittorio, i litisconsorti necessari vengono poi effettivamente evocati e partecipano al giudizio, la tardività originaria può restare priva di effetti estintivi in mancanza di tempestiva eccezione.
- La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ha natura eccezionale e non può essere applicata in via estensiva: presuppone che al momento del testamento il testatore non avesse figli o ignorasse di averli, non che abbia successivamente avuto o fatto accertare un figlio ulteriore rispetto a figli già noti.
- Quando la soluzione sulla validità o efficacia del testamento viene cassata, restano assorbite le questioni sulla divisione ereditaria, sulle quote, sui frutti e sulle contestazioni accessorie, che il giudice di rinvio dovrà riesaminare solo dopo aver chiarito il contenuto e la portata della scheda testamentaria.
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