Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata applicazione della normativa edilizia locale sopravvenuta più favorevole. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Un proprietario confinante aveva agito per ottenere l'arretramento di un fabbricato edificato dai vicini a distanza inferiore a quella legale. Il tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto in parte la riconvenzionale dei convenuti. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione di primo grado e ordinato ai convenuti di arretrare il fabbricato fino a 5 metri dal confine. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio locale approvato con D.P.G.R. n. 964 del 1985 e dell'art. 17 delle relative norme di attuazione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina sopravvenuta più favorevole, pur essendo essa vigente al momento della decisione.
Norme richiamate
D.P.G.R. n. 964 del 1985
I regolamenti edilizi in tema di distanze tra costruzioni hanno immediata applicazione, salvo il limite dei diritti quesiti per le norme più restrittive e salvo il giudicato per le norme più favorevoli; la disciplina sopravvenuta più favorevole va applicata se non coperta da giudicato.
art. 17 delle norme di attuazione del regolamento edilizio
È la disposizione regolamentare locale sopravvenuta che, secondo la Corte, doveva essere applicata alla controversia perché più favorevole rispetto alla disciplina precedente.
Massime di principio
- I regolamenti edilizi sulle distanze legali tra costruzioni si applicano immediatamente alla fattispecie, anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, quando la nuova disciplina sia più favorevole e non vi sia un giudicato contrario sulla legittimità della costruzione.
- L'ordine di demolizione o arretramento non può essere mantenuto se, al momento della decisione, la costruzione non è più illegittima secondo la normativa vigente; resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni prodotti nel periodo in cui la costruzione era illegittima.
- Nel giudizio sulle distanze edilizie il giudice deve verificare la disciplina vigente al momento della decisione e non limitarsi a quella esistente al tempo della realizzazione dell'opera, salvo il limite dei diritti quesiti e del giudicato.
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