Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28047/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992, in applicazione della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L’Amministrazione aveva dato esecuzione solo parziale alla decisione, corrispondendo il 50% dell’importo dovuto. Il contribuente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 davanti alla CTR, contestando che una disciplina sopravvenuta, limitativa dei rimborsi e collegata a stanziamenti di spesa, potesse incidere sul credito già definitivamente accertato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione del giudicato e delle norme processuali, per avere il giudice dell’ottemperanza applicato retroattivamente una disciplina sopravvenuta e ritenuto legittima la falcidia del credito al 50%; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa verifica della prova dei presupposti applicativi della norma limitativa; 3) omessa pronuncia sul residuo dovuto per spese di giudizio, non integralmente soddisfatte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso già cristallizzato dal giudicato, ma opera soltanto sulla modalità e sul quomodo dell’attuazione amministrativa del pagamento in sede di ottemperanza. Di conseguenza, il giudice dell’ottemperanza non può considerare definitivo il pagamento del solo 50% come piena esecuzione del giudicato, dovendo invece assicurare l’integrale soddisfazione del credito riconosciuto, anche mediante gli strumenti contabili e, se necessario, tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. È stato inoltre rilevato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi anche sulla domanda relativa alle spese di lite ancora residue. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame in ottemperanza e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile non solo per violazioni delle norme del procedimento in senso stretto, ma anche per errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale base della cosa giudicata, insieme all’art. 2909 c.c., per affermare la vincolatività del titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce di porre in discussione il diritto al rimborso già definitivamente accertato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice dell’ottemperanza deve pronunciarsi su tutte le domande formulate, compresa quella relativa al residuo delle spese di lite.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’omessa verifica dei presupposti fattuali della disciplina limitativa; la Corte valorizza invece il potere-dovere del giudice dell’ottemperanza di compiere gli accertamenti necessari alla concreta attuazione del giudicato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla denunciata violazione del giudicato e della disciplina applicabile all’ottemperanza.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    La norma, come modificata, regola le modalità e i limiti procedimentali dei rimborsi mediante risorse stanziate e riduzione percentuale in caso di incapienza, ma non incide sul titolo sostanziale del credito già giudizialmente accertato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    Lo ius superveniens attua un procedimento amministrativo di rimborso soggetto a limiti di spesa, rilevante in fase esecutiva/di ottemperanza, non nel merito del diritto al rimborso.

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    Ha modificato l’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, ma continua a valere come disciplina attuativa della fase di pagamento e non come causa di estinzione o riduzione sostanziale del credito.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l’interpretazione seguita comporti violazione del principio di eguaglianza, perché il meccanismo di riparto proporzionale opera in modo uniforme tra gli aventi diritto nello stesso contesto finanziario.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina non comprime il diritto di difesa o il diritto al soddisfacimento del credito già accertato, poiché non elimina il diritto sostanziale ma ne regola l’attuazione.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa profili di illegittimità rispetto alla riserva di legge, essendo il meccanismo di riparto espressione di disciplina legislativa.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Il bilanciamento tra interesse individuale al rimborso e interesse pubblico alla gestione ordinata delle risorse è ritenuto conforme al principio del giusto equilibrio e proporzione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile quando vi sia un titolo esecutivo e manchino disponibilità nel capitolo di spesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può e deve interpretare e integrare il giudicato per assicurarne la piena attuazione, e il ricorso per cassazione è ammissibile quando si deduca il difettoso esercizio di tale potere-dovere.
  • Una disciplina sopravvenuta che regoli le modalità amministrative e contabili di pagamento di un rimborso fiscale già definitivamente accertato non estingue né riduce il credito sostanziale, ma incide soltanto sulle modalità di esecuzione del comando giudiziale.
  • Se il giudicato riconosce un rimborso integrale, il pagamento parziale effettuato dall’Amministrazione non vale come piena ottemperanza, dovendo residuare l’integrale attuazione del credito secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.
  • In caso di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve verificare i presupposti per l’attivazione delle procedure contabili previste, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza trasformare il limite di spesa in una falcidia definitiva del diritto.
  • Il giudizio di ottemperanza ha natura attuativa e non esecutiva in senso civilistico: il giudice non può attribuire diritti nuovi, ma può chiarire il contenuto degli obblighi già scaturenti dal giudicato e disporre il quomodo della loro esecuzione.
  • La limitazione legislativa dei rimborsi per ragioni di finanza pubblica può essere compatibile con Costituzione e CEDU se opera come meccanismo proporzionale e non come ablazione del credito già accertato, preservando il giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto del singolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.