Cassazione Civile, Ordinanza n. 28044/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondata la censura e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere sulle spese del procedimento ex art. 26 l.fall. e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la quantificazione del compenso, ma è stata corretta l'omissione sulla statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta in favore della procedura. Il Tribunale di Tivoli aveva accolto integralmente il reclamo, ma nel decreto non aveva pronunciato sulle spese di lite, né nella motivazione né nel dispositivo. Con ricorso per cassazione il professionista ha censurato tale omissione deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che, a fronte dell'accoglimento del reclamo e quindi della soccombenza del fallimento reclamato, il giudice avrebbe dovuto provvedere anche alla regolamentazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in ambito fallimentare è un procedimento contenzioso nel cui esito il giudice deve regolare anche le spese di lite
art. 91 c.p.c.
impone la regola della soccombenza e l'obbligo del giudice di provvedere sulle spese del procedimento
art. 132, n. 4, c.p.c.
l'omessa statuizione sulle spese integra un vizio del provvedimento decisorio
art. 24 Cost.
l'omissione sulle spese incide sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e completa
art. 111 Cost.
la decisione deve essere completa e coerente con il decisum, includendo la statuizione sulle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale regola sulla disciplina giudiziale delle spese
art. 93 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma sulle spese del difensore antistatario o anticipazione delle spese
art. 94 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma sulla responsabilità per spese in casi particolari
art. 95 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma sulle spese della consulenza tecnica
art. 96 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma sulla responsabilità aggravata
art. 97 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma sulle spese in caso di pluralità di parti
art. 98 c.p.c.
richiamato nel sistema degli artt. 91-98 c.p.c. quale norma relativa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nei procedimenti contenziosi, il giudice deve sempre pronunciarsi sulle spese di lite in modo espresso, sia nella motivazione sia nel dispositivo, quando il decisum definisce la controversia.
- L'omissione di qualsiasi statuizione sulle spese integra un vizio denunciabile in cassazione perché contrasta con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con l'obbligo officioso del giudice di regolare le spese.
- La regola della soccombenza comporta che, in caso di accoglimento integrale della domanda o del reclamo, le spese debbano essere poste a carico della parte soccombente salvo specifica e motivata deroga.
- Anche i provvedimenti emessi all'esito di reclamo fallimentare, quando hanno natura decisoria e definitiva, sono soggetti all'obbligo di statuizione sulle spese processuali.
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