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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28045/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che aveva gestito servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2003-2010, sulla base di un contratto di servizio qualificato come "contratto ponte", ha convenuto Regione e Provincia chiedendo l'applicazione diretta del Regolamento (CEE) n. 1191/1969 e la corresponsione delle compensazioni economiche per il divario tra costi effettivamente sostenuti e ricavi/corrispettivi, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nonché per il 2010 un margine di utile ai sensi del Reg. (CE) n. 1370/2007. In appello la domanda era stata respinta non più per ragioni di astratta inapplicabilità della disciplina comunitaria, ma perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provati né i presupposti del credito né il suo ammontare, osservando che la documentazione prodotta dalla società era insufficiente e che mancavano le scritture contabili di supporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente percepito il contenuto della perizia di parte e avesse negato il diritto pur avendolo riconosciuto quanto all'an; (2) violazione degli artt. 191, 194 e 198 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando che il giudice di merito non avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio "percipiente" per quantificare le compensazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affermato la sussistenza del diritto alle compensazioni, ma aveva invece ritenuto non assolto l'onere probatorio sia sull'an sia sul quantum. Ha inoltre affermato che la censura ex art. 115 c.p.c. non era configurabile, perché non veniva in rilievo l'utilizzo di prove non introdotte o la disapplicazione di prove legali, bensì una contestazione sull'apprezzamento del materiale probatorio e sull'insufficienza della prova offerta. Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, la Corte ha ribadito che essa può avere funzione percipiente solo se la parte abbia già allegato e provato i fatti-base e i documenti necessari, mentre nel caso concreto mancavano proprio gli elementi documentali idonei a consentire l'accertamento del credito; una CTU sarebbe stata esplorativa e non integrativa. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le amministrazioni controricorrenti e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 1191/1969

    Disciplina il diritto alle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico e richiede la verifica, secondo criteri analitici e documentali, dei presupposti e del calcolo del credito; non basta un'elaborazione unilaterale di parte priva di idonei supporti contabili.

  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il diritto, per l'anno 2010, a un margine di utile sul capitale investito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende prove legali; non quando ritiene non assolto l'onere della prova o valuta insufficiente la documentazione prodotta.

  • art. 191 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del credito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul corretto svolgimento del processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda prove legali; non lo è quando la censura investe l'apprezzamento di merito sull'insufficienza del materiale probatorio.
  • Chi agisce per il pagamento di compensazioni economiche previste da una disciplina speciale deve allegare e provare in modo specifico sia i presupposti sostanziali del credito sia il relativo quantum, secondo i criteri e gli elementi indicati dalla norma applicabile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può assumere funzione percipiente solo se la parte abbia già allegato i fatti costitutivi e prodotto gli elementi documentali necessari; non può essere usata in via esplorativa per supplire alla totale mancanza di prova.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisca al giudice di merito un accertamento diverso da quello effettivamente compiuto.

Come è indicizzato

MaterieProveIntermediazione finanziariaTrasporto
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della prova

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