Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca/cessazione dell'incarico di direttore generale di un'agenzia di sanità pubblica regionale, disposta nel 2013 nell'ambito di una riorganizzazione prevista da legge regionale. La ricorrente, che era dirigente medico della ASL con contratto esclusivo e che aveva svolto l'incarico presso l'agenzia in aspettativa senza assegni, sosteneva di avere diritto al transito presso la Regione subentrante e al mantenimento dell'incarico; chiedeva quindi anche il risarcimento del danno. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la mancata considerazione dell'asserita necessità di verificare un possibile proficuo utilizzo della lavoratrice, invocando in sostanza i paradigmi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese, sostenendo che nei confronti della ASL non vi fosse stata alcuna domanda, ma solo una mera evocazione in giudizio, e che pertanto non avrebbe potuto essere posta a suo carico la relativa soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza di appello: non si trattava di licenziamento, ma di cessazione ex lege di un incarico dirigenziale venuto meno per effetto della soppressione dell'ente e del trasferimento delle competenze previsto dalla legge regionale. In tale quadro, la risoluzione del rapporto è stata ricondotta allo schema dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., con conseguente insussistenza del diritto al conferimento di altro incarico. Anche il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l'asserita mancanza di vocatio in ius della ASL e perché, in ogni caso, la mera evocazione in giudizio di un soggetto non destinatario di domande può giustificare la condanna alle spese se tale soggetto si costituisce per difendersi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità verso entrambi i controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché il ricorso non ha colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata.
è stato invocato come vizio di legittimità per nullità della sentenza/procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
la cessazione dell'incarico dirigenziale per soppressione dell'ente e del relativo posto è stata ricondotta alla risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
non è applicabile al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni nel senso invocato, poiché alla qualifica dirigenziale corrisponde solo l'attitudine all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo.
richiamo utilizzato dalla ricorrente in via argomentativa; la Corte ha escluso che la fattispecie fosse un licenziamento soggetto a giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese nei confronti della parte evocata in giudizio è stata ritenuta conforme al principio.
richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna alle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
la verifica della mancanza di vocatio in ius va compiuta alla luce degli elementi essenziali dell'atto di appello, norma applicabile anche in appello.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
il legislatore regionale ha operato la riorganizzazione dell'ente in coerenza con i principi di efficienza, economicità, trasparenza e buon andamento.
art. 35, commi 1, 12 e 14
ha trasferito le competenze dell'ASP alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL, prevedendo il trasferimento del solo personale a tempo indeterminato e la cessazione degli organi dell'ASP.
è stata abrogata con decorrenza 1 dicembre 2013, con conseguente venir meno della base normativa dell'ASP e dell'incarico di direttore generale.
Massime di principio
- Quando una legge di riorganizzazione sopprime l'ente presso cui è conferito un incarico dirigenziale e ne trasferisce le funzioni ad altri soggetti, la cessazione dell'incarico può derivare direttamente dalla soppressione legale del posto, senza configurare un licenziamento.
- Nel pubblico impiego dirigenziale, la tutela non si esprime nella pretesa a conservare uno specifico incarico, ma nell'attitudine all'assunzione di incarichi dirigenziali compatibili; pertanto non opera, in via generale, il paradigma dell'art. 2103 c.c. come nel lavoro privato.
- La risoluzione del rapporto per sopravvenuta impossibilità della prestazione è configurabile quando l'assetto organizzativo e normativo sopravvenuto elimina la stessa struttura o funzione cui la prestazione era causalmente collegata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze svolte in appello o il richiamo al motivo di gravame non sono sufficienti.
- In tema di spese processuali, anche la parte evocata in giudizio senza essere destinataria di domande può ottenere la rifusione delle spese se si è dovuta costituire per difendersi; la mancanza di vocatio in ius va verificata sugli elementi essenziali dell'atto processuale.
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