Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, pur essendo stato notificato via PEC il 21/01/2019, era stato depositato il 13/02/2019 oltre il termine scaduto l'11/02/2019. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto la pretesa della dipendente al conferimento della funzione apicale dell'area risorse umane del Comune. La Corte d'appello di Catania aveva accolto il gravame proposto dall'ente locale contro la decisione favorevole alla lavoratrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 25 del d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 15 del CCNL comparto enti locali 2004, nonché degli artt. 26, 27 e 31 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi e degli artt. 28, 31 e 35 dello statuto comunale; ha inoltre denunciato nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito rispetto al termine di cui all'art. 369 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di attribuzione della funzione apicale negli enti locali
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di organizzazione e conferimento di incarichi negli enti locali
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure proposte
art. 15 CCNL comparto enti locali 2004
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa al conferimento dell'incarico apicale
artt. 26, 27 e 31 regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune
richiamati dalla ricorrente quale parametro della disciplina interna applicabile
artt. 28, 31 e 35 statuto del Comune
richiamati dalla ricorrente quale parametro della disciplina statutaria applicabile
art. 360 comma primo nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono i parametri di ricorso invocati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
richiamati nel secondo motivo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei criteri di decisione
norma posta a base della declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 369 c.p.c. è condizione processuale essenziale: il deposito tardivo comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non affronta le censure di merito, anche se articolate in più motivi e relative a violazioni di legge o vizi motivazionali.
- In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata costituzione della controparte, non vi è statuizione sulle spese di lite; resta tuttavia applicabile, se dovuto, il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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