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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, pur essendo stato notificato via PEC il 21/01/2019, era stato depositato il 13/02/2019 oltre il termine scaduto l'11/02/2019. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto la pretesa della dipendente al conferimento della funzione apicale dell'area risorse umane del Comune. La Corte d'appello di Catania aveva accolto il gravame proposto dall'ente locale contro la decisione favorevole alla lavoratrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 25 del d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 15 del CCNL comparto enti locali 2004, nonché degli artt. 26, 27 e 31 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi e degli artt. 28, 31 e 35 dello statuto comunale; ha inoltre denunciato nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito rispetto al termine di cui all'art. 369 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di attribuzione della funzione apicale negli enti locali

  • art. 109 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di organizzazione e conferimento di incarichi negli enti locali

  • art. 25 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure proposte

  • art. 15 CCNL comparto enti locali 2004

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa al conferimento dell'incarico apicale

  • artt. 26, 27 e 31 regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune

    richiamati dalla ricorrente quale parametro della disciplina interna applicabile

  • artt. 28, 31 e 35 statuto del Comune

    richiamati dalla ricorrente quale parametro della disciplina statutaria applicabile

  • art. 360 comma primo nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    sono i parametri di ricorso invocati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei criteri di decisione

  • art. 369 comma primo c.p.c.

    norma posta a base della declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    utilizzato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 369 c.p.c. è condizione processuale essenziale: il deposito tardivo comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non affronta le censure di merito, anche se articolate in più motivi e relative a violazioni di legge o vizi motivazionali.
  • In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata costituzione della controparte, non vi è statuizione sulle spese di lite; resta tuttavia applicabile, se dovuto, il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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